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Inidoneità  al lavoro e licenziamento per giusta causa

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Nel caso in cui il lavoratore si riveli non idoneo a ricoprire il ruolo che gli èstato assegnato, il datore di lavoro èlegittimato a procedere con un licenziamento per giusta causa.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12561 del 22 maggio 2013, con la quale èstatp rigettato il ricorso presentato da un dirigente psicologo, licenziato per giusta causa dal suo datore di lavoro in quanto non in grado di eseguire correttamente le proprie mansioni e di relazionarsi con gli altri colleghi, tanto da arrivare ad ostacolare il lavoro altrui.


Nel giudicare il caso in esame, in particolare, la Suprema Corte ha anzitutto richiamato l’art. 2119 del codice civile, che definisce giusta causa di licenziamento un evento di gravità  tale da non consentire la prosecuzione neanche temporanea del rapporto di lavoro.

Non essendoci una rigorosa lista di tutte le ipotesi che costituisconon una giusta causa di licenziamento, tale ipotesi èoggetto di una rigorosa intepretazione che pone il giudice nelle condizioni di valutare la sussistenza o meno di tale circostanza in relazione ad ogni singolo caso concreto.

Nel caso in esame, in particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che il datore di lavoro èstato in grado di produrre adeguata prova a sostegno della propria decisione di recedere dal rapporto di lavoro, mentre al contrario non èstato ravvisato alcun fondamento nel ricorso promosso dal lavoratore licenziato. Pertanto, il ricorso del dipendente èstato rigettato ed al contempo èstato ulteriormente confermato il principio secondo cui la decisione del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro subordinato, se ragionevole e accompagnata da prove concrete ed adeguate, rappresenta giusta causa di licenziamento.