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Licenziamento ad nutum

Il licenziamento ad nutum non èaltro che un licenziamento immotivato, ovvero intimato dal datore di lavoro senza una valida giustificazione. Tale fattispecie viene perಠvietata dall’art.18 dello Statuto dei lavoratori, secondo cui il giudice non solo èchiamato ad annullare il licenziamento non conforme alle procedure di legge ma anche quello che sia stato intimato dal datore di lavoro senza giusta causa o giustificato motivo.

Una volta accertato che non si tratta di un licenziamento per giusta causa o di un licenziamento per giustificato motivo, dunque, il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente licenziato.


Tale disposizione di legge, tuttavia, si applica solo nei confronti dei datori di lavoro di aziende con pi๠di 15 dipendenti nell’ambito dello stesso comune, anche se le singole unità  produttive non raggiungono tale limite.

La legge, inoltre, stabilisce che nei casi sopra indicati il giudice non solo ordina la reintegrazione ma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore e che nella maggior parte dei casi corrisponde alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se non fosse stato licenziato, ovvero relativa al periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro. Al lavoratore, inoltre, la legge offre la possibilità  di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un risarcimento pari a 15 mensilità  di retribuzione.

In caso di licenziamento da aziende con meno di 15 dipendenti, invece, in caso di licenziamento senza giusta causa o senza giustificato motivo il datore di lavoro viene condannato solo al risarcimento del danno e non anche all’obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Il licenziamento ad nutum, tuttavia, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 108/1990 èconcesso nei confronti di determinate categorie di lavoratori, ovvero: dirigenti, lavoratori domestici, lavoratori in prova e lavoratori che hanno raggiunto l’età  pensionabile.