A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6039/2012, con la quale èstato giudicato il caso di una lavoratrice assunta con contratto a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa che èricorsa al giudice a seguito del recesso del datore di lavoro prima della scadenza del contratto stesso.
► IMPUGNAZIONE CONTRATTO A TERMINE
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che trattandosi di una collaborazione coordinata e continuativa, non devono essere applicate le norme previste per i contratti a progetto ma le norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive previste dagli artt. 1453 e 1455 del codice civile, che disciplinano appunto la risoluzione per inadempimento.
► LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER COMPORTAMENTI RECIDIVI SANZIONATI
Secondo tali norme, dunque, la risoluzione per inadempimento èammessa purchè la violazione da parte del lavoratore abbia una certa importanza riguardo a quelli che sono gli interessi della parte adempiente, una violazione la cui importanza non èstata in alcun modo argomentata dalla società ricorrente e che pertanto si ritiene non sussista.
Ne deriva quindi che, non essendo stato dimostrato l’inadempimento da parte della lavoratrice, il ricorso della società va rigettato. Resta fatta salva, dunque, la condanna inflitta alla società dalla Corte d’Appello, che condannava la società al pagamento nei confronti della lavoratrice di una somma di denaro pari alla retribuzione che questa avrebbe percepito se avesse lavorato nel periodo compreso tra il recesso e la scadenza del contratto.