Il preavviso, in particolare, deve essere pari a 15 giorni per anzianità fino a cinque anni e a 30 giorni nel caso in cui l’anzianità supera i cinque anni. I suddetti termini, tuttavia, possono essere ridotti o aumentati di comune accordo tra le parti oppure dimezzati in caso di dimissioni volontarie del lavoratore domestico.
Il periodo di preavviso cambia nel caso in cui la colf o la badante sia assunta part-time, ossia svolga la sua mansione per meno di 25 ore alla settimana. In questo caso, infatti, il periodo di preavviso èpari a 8 giorni in caso di anzianità inferiore ai 2 anni e a 15 giorni in caso di anzianità superiore ai 2 anni.
Quando si tratta di lavoratori domestici a cui sono affidate determinate mansioni, come quella di portiere o custode di villa, il preavviso deve essere invece pari a 30 giorni fino ad un anno di anzianità e pari a 60 giorni in caso di anzianità superiore a un anno.
Anche per i lavoratori domestici èprevista un’indennità sostitutiva in caso di mancato preavviso e che risulta pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso. Il datore di lavoro non èinvece tenuto a fornire il periodo di preavviso o l’indennità sostitutiva in caso di licenziamento per giusta causa. In tutti i casi, tuttavia, il lavoratore domestico ha diritto a ricevere il TFR maturato fino a quel momento.