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Licenziamento e investigatore privato

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12489 dell’8 giugno 2011 ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore licenziato dopo che il suo datore di lavoro ha accertato alcune violazioni a suo carico assumendo un investigatore privato.

La Suprema Corte ha dunque confermato le due precedenti sentenze rispettivamente pronunciate dalla Corte territoriale di Roma e dalla Corte d’Appello e che, allo stesso modo, hanno definito illegittime le pretese del lavoratore e giustificata la decisione del datore di lavoro di procedere al licenziamento.


Tutte e tre le corti, infatti, hanno espresso il loro giudizio tenendo conto del fatto che l’attività  investigativa che ha portato al licenziamento del dipendente èstata corretta e che le violazioni a carico del lavoratore sono provate dai dipendenti dell’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro, che quindi assumono nell’ambito di questa vicenda il ruolo di testimoni chiave delle violazioni commesse dal lavoratore.

Nel caso in esame, in particolare, la Corte di Cassazione si ètrovata a giudicare il caso di un cassiere che èrisultato colpevole della mancata registrazione di alcune vendite e di una pi๠generale irregolarità  di cassa.

La decisione èstata basata sulle disposizioni dello Statuto dei lavoratori, che nella parte in cui pongono dei limiti ai controlli ammissibili da parte del datore di lavoro, non precludono la possibilità  che quest’ultimo decida di ricorrere ad agenzie investigative, purchè non sconfinino nella vigilanza dell’attività  lavorativa vera e propria, che èinvece riservata al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori. E’ invece del tutto giustificato il ricorso ad agenzie investigative in caso di avvenuta perpetrazione degli illeciti e qualora vi sia l’esigenza di verificarne il contenuto, anche se nel caso in cui vi sia solo un semplice sospetto.

Nel caso in esame, dunque, il controllo effettuato dall’agenzia investigativa èstato considerato entro i limiti, in quanto non ha riguardato la normale attività  lavorativa ma solo le prestazioni del dipendente integranti violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti.