A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1062 del 25 gennaio 2012, con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un’azienda che aveva licenziato una dipendente a fronte delle sue ripetute assenze dal lavoro in giorni precedenti o successivi a festività o ferie.
► LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER MANCATO RINVIO DELLA CONTESTAZIONE
Il ricorso presentato dal datore di lavoro èstato rigettato dalla Suprema Corte per due motivi. Il primo riguarda la tardività della contestazione, in quanto non possono essere addotte come causa di licenziamento azioni, seppur negative, attuate in periodi di tempo lontani dall’intimazione del licenziamento, mentre il secondo motivo riguarda l’esaurimento del potere disciplinare del datore di lavoro, in quanto i comportamenti indicati come causa del licenziamento erano già stati oggetto di sanzioni disciplinari e quindi non potevano essere nuovamente presi in considerazione ai fini del licenziamento, essendo soltanto consentito, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7 della Legge n.300 del 20 maggio 1970, di tenere conto della sanzione eventualmente applicata entro il successivo biennio.
Il datore di lavoro in difetto di contestazione di una nuova infrazione, dunque, ha stabilito la Corte, non puಠprendere in considerazione in sede disciplinare precedenti comportamenti già colpiti da sanzioni per applicare a quelle stesse infrazioni, considerate nel complesso, una sanzione pi๠grave come il licenziamento.