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Licenziamento illegittimo provato con documenti aziendali riservati

La sentenza n. 12119 del 16 luglio 2012 della Corte di Cassazione ha introdotto un importante principio in tema di documenti aziendali riservati. La Suprema Corte ha anzitutto ribadito che la raccolta di documenti aziendali riservati sotto forma di fotocopia o di copia su supporto informatico senza l’autorizzazione dell’azienda èda considerarsi come comportamento illegittimo.


La stessa Corte ha perಠsuccessivamente chiarito che tale fattispecie illegittima non si verifica nel caso in cui l’impossessamento di documenti aziendali riservati da parte del lavoratore avvenga per finalità  di difesa.

In altre parole, dunque, deve essere considerata ammissibile l’allegazione in giudizio da parte del lavoratore di documenti aziendali riservati e ottenuti senza l’autorizzazione dell’azienda qualora gli stessi risultino fondamentali per discolparlo. In definitiva, dunque, il principio scaturente dalla sentenza antepone il diritto di difesa in giudizio alla riservatezza aziendale.

In origine la Corte territoriale aveva dichiarato inefficace il licenziamento motivato dal comportamento scorretto del lavoratore che aveva prodotto copia di documenti aziendali riservati in quanto il rapporto era ormai estinto per effetto del primo licenziamento. Successivamente la Corte d’Appello èntrata nel merito della vicenda, affermando che il fatto che il lavoratore fosse entrato in azienda nel periodo in cui risultava cautelativamente sospeso per prelevare documenti non puಠritenersi comportamento idoneo a motivare da solo il provvedimento espulsivo, orientamento confermato successivamente dalla Corte di Cassazione.