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Licenziamento legittimo in caso di assenze ripetute

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6971 del 20 maggio 2013 ha respinto il ricorso presentato da una lavoratrice dipendente licenziata dalla coperativa presso cui era stata assunta a causa di ripetute assenze.

In particolare, nel caso specifico la lavoratrice, addetta alle pulizie, era stata assunta per svolgere le sue mansioni presso gli uffici della Regione Veneto a Venezia, tuttavia a causa della ristrutturazione in corso presso l’edificio che ospitava tali uffici era stata chiamata a svolgere la sua prestazione lavorativa presso la nuova sede di Mestre, secondo gli stessi orari di lavoro.


A seguito della comunicazione pervenuta dall’azienda, tuttavia, la donna non si era pi๠presentata al lavoro, motivando solo successivamente le sue assenze con l’impossibilità  di raggiungere la nuova sede negli orari stabiliti, in virt๠dell’assenza di mezzi pubblici e del mancato possesso della patente di guida.

La Corte di Cassazione, dunque, ha respinto il ricorso della lavoratrice e giudicato legittimo il suo licenziamento, non solo perchèla dipendente non aveva provveduto a spiegare le ragioni del suo comportamento, ad esempio dimostrando concretamente che l’orario dei mezzi pubblici non le consentisse di arrivare sul luogo di lavoro a lei indicato, ma anche in virt๠della sussistenza dei fattori che determinano la configurazione di un illecito disciplinare. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha affermando che èsufficiente la mancata presentazione in servizio senza che tale assenza sia stata opportunamente giustificata nel momento in cui il fatto stesso èstato contestato dall’azienda.

Nel formulare la sua decisione, inoltre, la Corte ha tenuto conto anche del fatto che la cooperativa aveva provato ad andare incontro alle esigenze della lavoratrice proponendole delle soluzioni alternative, tutte rifiutate.