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Licenziamento per denuncia sulla sicurezza infondata

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7499 del 26 marzo 2013 ha confermato il licenziamento di un dipendente che aveva denunciato un allarme sulla sicurezza di un impianto presente in azienda, rivelatosi poi infondato sulla base dei successivi controlli da parte degli organi compenti.

Nel caso in esame, in particolare, il lavoratore di una società  di gestione di un inceneritore, avente qualifica di responsabile dei collaudi, delle verifiche e dei controlli dei lavori di natura specialistica, aveva denunciato che in occasione di un guasto alla caldaia egli non era stato avvisato, nonostante fosse il responsabile, e che i lavori di riparazione non erano stati eseguiti a regola d’arte, con concreti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.


A seguito di tale denuncia c’era stata un’ispezione da parte dell’Ispels, con fermata dell’impianto, che perಠaveva evidenziato l’assenza di pericoli sia per la caldaia che per i lavoratori in quanto la riparazione era stata effettuata a regola d’arte. In relazione a tale episodio, dunque, il datore di lavoro aveva contestato al lavoratore una gravissima violazione degli obblighi di lealtà , fiducia, correttezza e buona fede, nonchè una chiara intenzione di utilizzare la denuncia per finalità  abusive, in modo tale da screditare l’operato della società  e suscitare un grave allarme.

A fronte di cià², la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, affermando che, pur essendo il lavoratore legittimato a denunciare fatti che possono pregiudicare la salute dei lavoratori, nel caso di specie la denuncia era senza dubbio idonea, anche per le espressioni adoperate, a screditare il datore di lavoro e a ledere l’immagine dell’intera azienda, trascendendo quindi il mero intento informativo. Pertanto il licenziamento del lavoratore èstato giudicato legittimo.