Nel caso in esame, in particolare, il lavoratore di una società di gestione di un inceneritore, avente qualifica di responsabile dei collaudi, delle verifiche e dei controlli dei lavori di natura specialistica, aveva denunciato che in occasione di un guasto alla caldaia egli non era stato avvisato, nonostante fosse il responsabile, e che i lavori di riparazione non erano stati eseguiti a regola d’arte, con concreti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
A seguito di tale denuncia c’era stata un’ispezione da parte dell’Ispels, con fermata dell’impianto, che perಠaveva evidenziato l’assenza di pericoli sia per la caldaia che per i lavoratori in quanto la riparazione era stata effettuata a regola d’arte. In relazione a tale episodio, dunque, il datore di lavoro aveva contestato al lavoratore una gravissima violazione degli obblighi di lealtà , fiducia, correttezza e buona fede, nonchè una chiara intenzione di utilizzare la denuncia per finalità abusive, in modo tale da screditare l’operato della società e suscitare un grave allarme.
A fronte di cià², la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, affermando che, pur essendo il lavoratore legittimato a denunciare fatti che possono pregiudicare la salute dei lavoratori, nel caso di specie la denuncia era senza dubbio idonea, anche per le espressioni adoperate, a screditare il datore di lavoro e a ledere l’immagine dell’intera azienda, trascendendo quindi il mero intento informativo. Pertanto il licenziamento del lavoratore èstato giudicato legittimo.