La violazione del rapporto fiduciario deve essere verificata caso per caso e prendendo in considerazione diversi elementi, tra cui la qualità del rapporto tra le parti e il grado di fiducia che lo caratterizza, la posizione occupata dal lavoratore e l’intensità dell’elemento intenzionale.
A titolo di esempio, costituiscono ipotesi di giusta causa: il continuo rifiuto ingiustificato del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa; la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza e obbedienza previsti dall’art. 2104 del codice civile; la sottrazione di beni aziendali nell’esercizio delle proprie funzioni; il mancato ritorno al lavoro dopo una visita medica che ha constatato l’insussistenza di una malattia; la prestazione di lavoro a favore di soggetti terzi durante il periodo di malattia, nel caso in cui tale attività pregiudica la guarigione e quindi il ritorno al lavoro.
In relazione al concetto di giusta causa che legittima il licenziamento, inoltre, la Corte di Cassazione con la sentenza n.11516 del 14 luglio 2003 ha stabilito che “la giusta causa si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione, diversa dal licenziamento, risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro“.