L’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo èdisciplinata dall’art. 3 della Legge n. 604 del 1966, secondo cui questa fattispecie si realizza un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro (cosiddetto licenziamento per giustificato motivo soggettivo) oppure per motivi inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’attività lavorativa (cosiddetto licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Esempi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo sono: l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro; minacce o percosse; reiterate violazioni del codice disciplinare di gravità tale da condurre al licenziamento. Esempi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, invece, sono: licenziamento dettato dall’esigenza di ridurre i costi; la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore; l’impossibilità di impiegare il lavoratore licenziato in un altro settore dell’azienda. Per espressa previsione normativa, invece, non costituisce ipotesi di licenziamento per giustificato motivo il trasferimento di azienda.
In questo caso, dunque, il datore di lavoro deve procedere al licenziamento mediante apposita lettera di licenziamento e dare al lavoratore il classico periodo di preavviso, oppure nel caso in cui voglia interrompere immediatamente il rapporto di lavoro deve corrispondere al dipendente l’indennità di mancato preavviso.