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Licenziamento per inidoneità  fisica del lavoratore

In caso di sopravvenuta inidoneità  fisica del lavoratore allo svolgimento dell’impiego il datore di lavoro puಠprocedere al licenziamento per giustificato motivo, purchèriesca a provare l’impossibilità  di porre in essere delle azioni in grado di evitare il licenziamento stesso.

A ribadirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16195 del 25 luglio 2011, con la quale ha sottolineato che in caso di inidoneità  fisica all’impiego trova applicazione la regola generale in forza della quale grava sul datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza dei motivi che hanno portato al licenziamento del dipendente.


Nella sentenza in esame, in particolare, la Corte di Cassazione ha giudicato il caso di un lavoratore licenziato a seguito della sua accertata inidoneità  ad indossare le calzature antinfortunistiche indispensabili per lo svolgimento delle mansioni affidategli.

[LEGGI] DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER MATRIMONIO

La Suprema Corte, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha rigettato il ricorso proposto dal datore di lavoro e dichiarato l’illegittimità  del licenziamento sulla base del fatto che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare la non reperibilità  sul mercato di scarpe antinfortunistiche che il lavoratore licenziato avrebbe potuto indossare e che gli avrebbero consentito di svolgere la mansione lavorativa affidatagli.

[LEGGI] LICENZIAMENTO PER VIOLAZIONE DIVIETO DI CONCORRENZA

Nel dichiarare l’illegittimità  del licenziamento la Corte di Cassazione ha automaticamente escluso la tesi sostenuta a sua difesa dalla società , secondo la quale la regolarità  della procedura volta all’accertamento dei requisiti fisici da parte della commissione medica e prevista dall’art. 29 R.D. n. 148 del 1931 preclude qualsiasi accertamento in sede giudiziale della legittimità  del licenziamento.