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Licenziamento per superamento periodo di comporto

Il licenziamento individuale per superamento del periodo di comporto rientra nella fattispecie di licenziamento per giustificato motivo e non in quella del licenziamento disciplinare, di conseguenza il datore di lavoro non ha l’obbligo di contestare le singole assenze del lavoratore ma si puಠlimitare ad indicare il numero totale di assenze relative ad un determinato periodo.

A confermarlo èstata la sentenza della Corte di Cassazione n. 23920 del 2010, che di fatto annulla il precedente orientamento adottato dalla Corte stessa e che prevedeva per il datore di lavoro l’obbligo di indicare i giorni di assenza, in modo tale da consentire al lavoratore di poter replicare.


In questo caso, infatti, non ècorretto parlare di contestazione delle assenze in quanto non si tratta di un licenziamento disciplinare ma di un licenziamento per giustificato motivo, per cui il criterio in base al quel deve essere valutata l’adeguatezza della motivazione addotta come causa di licenziamento e quella di una individuazione causale sufficientemente valida mediante la descrizione delle circostanze di fatto che hanno portato al licenziamento.

In conclusione, dunque, sulla base di quanto stabilito dalla sentenza, possiamo affermare in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto il datore di lavoro non èobbligato ad indicare i singoli giorni di assenza in quanto èconsiderata sufficiente l’indicazione pi๠complessiva delle circostanze di fatto che hanno portato a questa decisione, ma che in ogni caso devono risultare idonee ad evidenziare il superamento del periodo in relazione alla disciplina contrattuale applicabile.

La Corte di Cassazione, quindi, attraverso questa sua sentenza ha riconosciuto al datore di lavoro una sorta di spatium deliberandi, sulla base del quale gli èconcesso di valutare complessivamente, e quindi di utilizzare come causa del licenziamento in caso di superamento del periodo di comporto, la sequenza di episodi morbosi del lavoratore in rapporto agli interessi dell’azienda.