Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisce prova della trattazione di affari per conto proprio o di terzi, oppure manca la prova del carattere concorrenziale di tale attività o ancora, pur in presenza della dimostrazione dello svolgimento da parte del lavoratore di un’attività concorrenziale questa risulta essere stata svolta in una realtà territoriale distante, il licenziamento risulta illegittimo.
Nel caso in esame, in particolare, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un imprenditore proprietario di una sala bingo che aveva licenziato un proprio dipendente perchèquesti aveva prestato attività lavorativa presso un’altra azienda dello stesso settore durante una giornata di riposo.
La Suprema Corte, dunque, ha giudicato infondato il licenziamento sia sotto il profilo concorrenziale, in quanto l’attività lavorativa èstata prestata dal soggetto in un’azienda che pur facendo parte dello stesso settore opera in una provincia differente rispetto a quella in cui opera l’azienda datrice di lavoro del dipendente, sia sotto il profilo della fedeltà , in quanto tale attività èstata svolta dal lavoratore durante una giornata di riposo legittimamente acquisita.