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Licenziamento periodo di prova e gravidanza

In considerazione della finalità  del periodo di prova, che èappunto quella di concedere alle parti un breve periodo di tempo per valutare la convenienza del rapporto di lavoro, ai contraenti èconcessa la possibilità  di recedere durante tale periodo senza alcun obbligo nei confronti della controparte in termini di preavviso.

Qualora il lavoratore licenziato durante il periodo di prova ritenga di essere stato vittima di un licenziamento illegittimo, deve riuscire a dimostrare in sede giurisdizionale il positivo superamento dell’esperimento e che la decisione del datore di lavoro di non proseguire il rapporto èriconducibile ad altro motivo.


Un’eccezione a questa regola generale èperಠprevista nel caso in cui il licenziamento durante il periodo di prova venga intimato ad una lavoratrice incinta. In tal caso, infatti, sempre che il datore di lavoro sia a conoscenza della gravidanza, il licenziamento deve ritenersi nullo per illiceità  del motivo determinante, senza che la lavoratrice debba dimostrare il positivo superamento dell’esperimento.

In tal caso, infatti, per far si che il licenziamento sia valido ènecessario che il datore di lavoro riesca a dimostrare che la decisione di non instaurare un rapporto di lavoro definitivo con la lavoratrice incinta sia riconducibile a motivi estranei alla gravidanza stessa.