In passato era necessario solo rispettare i termini di preavviso per poter effettuare un licenziamento, la decisione era completamente affidata alla discrezionalità del dirigente.
Con il tempo la normativa si èvoluta, oggi ci sono dei limiti ben precisi e la recessione di un contratto di lavoro va sempre giustificata su solide basi. Con la legge n. 604 del 1966 sono stati resi validi solo i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo.
Il giustificato motivo puಠessere sia soggettivo, cioèriguarda inadempimenti da parte del lavoratore,
sia oggettivo, e cioèriguarda l’attività dell’impresa per cui opera il soggetto licenziato. La giusta causa rappresenta invece una motivazione molto importante per il licenziamento, al punto tale che non ènecessario neanche il termine di preavviso e la recessione del contratto avviene immediatamente.
Nel 1970 venne approvato un nuovo provvedimento legislativo: la legge n°300; di cui, in particolare, va ricordato l’articolo 18. Il sopracitato articolo prevede la riassunzione di un dipendente licenziato ingiustamente e la sua retribuzione dalla fine della sentenza fino al momento in cui il lavoratore sarà reintegrato al suo posto; si parla in questo caso di tutela reale.
La tutela reale èconcessa a quelle imprese che operano con pi๠di 15 dipendenti, nel caso di aziende di dimensioni minori si parla di tutela obbligatoria, per cui il datore puಠdecidere se reinserire il dipendente al suo posto o pagargli un indennità .
Con la legge n. 108 del 1990 c’èstata una pi๠netta definizione degli ambiti operativi della tutela reale e della tutela obbligatoria, e pi๠in generale un’estensione della tutela reale anche a imprese di piccole dimensioni. Inoltre èstata resa obbligatoria la redazione del licenziamento in forma scritta e l’inserimento delle motivazioni, pena l’annullamento della pratica.
Chiara