In ogni caso restano fatte salve le disposizioni che prevedono il divieto di licenziamento per matrimonio, durante il periodo di maternità e durante il periodo di astensione dal lavoro per congedi parentali.
Le intese possono riguardare l’organizzazione del lavoro e della produzione con particolare riferimento alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro. In forza di tale norma, in particolare, le parti possono prevedere anche ipotesi di licenziamento in deroga all’art.18 dello Statuto dei lavoratori, fermo restando il parere favorevole dei sindacati che detengono la maggioranza all’interno dell’azienda.
[LICENZIAMENTO PER INIDONEITà€ FISICA DEL LAVORATORE]
Il contenuto dell’art. 8 della manovra finanziaria ha inevitabilmente suscitato scontri tra le parti sociali. Tra i contrari figurano la Cgil, il particolare il suo leader Susanna Camusso ha affermato senza troppi giri di parole che l’art.8 ha come obiettivo quello di cancellare il contratto nazionale e lo Statuto dei lavoratori. Al contrario, invece, si sono mostrati favorevoli alla novità introdotta dalla manovra finanziaria in tema di licenziamento sia Confindustria e Confcommercio, che hanno fatto sapere di apprezzare soprattutto il principio dell’efficacia erga omnes dei contratti aziendali stipulati a maggioranza insieme alle rappresentanze sindacali. Favorevole anche Uil che sottolinea come la norma recepisca l’accordo interconfederale dello scorso 28 giugno.
[LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE POSTO DI LAVORO]
Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha risposto a chi ha manifestato pareri contrari affermando che non si puಠaffatto parlare di libertà di licenziamento o utilizzare altre espressioni simili e che allo stesso modo non corrispondono all’oggettività della norma.