Il processo ha inizio con la presentazione di un’impugnativa di licenziamento presso il tribunale competente, dopodichè il giudice fisserà un’udienza di comparizione delle parti entro 40 giorni dal deposito del ricorso (contro il termine di 60 giorni previsto in precedenza).
Per la notifica del ricorso, che èa cura del ricorrente, il giudice assegna un termine non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza. Sempre il giudice, inoltre, stabilisce un termine non inferiore a 5 giorni per la costituzione del resistente.
Al termine dell’udienza il giudice decide con ordinanza immediatamente esecutiva l’accoglimento o il rigetto della domanda, contro la quale èpossibile proporre opposizione con ricorso presso il tribunale che ha emesso il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dello stesso. In tal caso il giudice provvede a fissare un’udienza di discussione non oltre i successivi 60 giorni, stabilendo un termine di costituzione del resistente non superiore a 10 giorni prima dell’udienza, mentre il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato dall’opponente all’opposto almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Al termine di tale udienza il giudice emette sentenza di accoglimento o rigetto della domanda. Contro tale decisione èpossibile proporre reclamo davanti alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. L’udienza in tal caso viene fissata nei successivi 60 giorni.
Infine, contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello èpossibile ricorrere in Cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. In tal caso l’udienza viene fissata entro i sei mesi successivi alla presentazione del ricorso.