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Omessa comunicazione malattia e licenziamento

licenziamento

Nel caso in cui il lavoratore non provveda a consegnare o ad inviare al suo datore di lavoro il certificato medico attestante la malattia, quest’ultimo puಠprocedere al suo licenziamento per assenza ingiustificata.

Ad affermarlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10552 dello scorso 7 maggio 2013, con la quale èstato giudicato il caso di un lavoratore dipendente che non aveva provveduto a far pervenire al suo datore di lavoro il certificato dell’ospedale presso il quale era stato ricoverato e che conteneva una prognosi di venti giorni, provvedendo invece a consegnare un successivo certificato del medico curante che considerava sufficiente per la guarigione una periodo di assenza minore di quella originariamente prescritto dall’ospedale.


A fronte di cià², dunque, rimanevano scoperti 4 giorni di assenza del lavoratore dal posto di lavoro, pertanto il datore di lavoro ha ritenuto idoneo procedere al suo licenziamento. Tale decisione èstata giudicata legittima sia dal Tribunale di primo grado che dalla Corte d’Appello, pertanto il lavoratore licenziato ha provveduto a presentare ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso del lavoratore e confermato la sentenza emessa nei precedenti gradi di giudizio, in particolare ha sottolineato il comportamento gravemente negligente del lavoratore, consistente soprattutto nell’aver omesso di verificare la corrispondenza delle prognosi effettuate nelle due diverse certificazioni mediche acquisite ed in particolare la non coincidenza dei termini finali tra la prima di queste, trattenuta dal lavoratore, e la seconda inviata al datore di lavoro.

Al riguardo, in particolare, la Cassazione ha affermato che rientra tra i normali obblighi di diligenza e correttezza assicurarsi che eventuali legittimi impedimenti allo svolgimento della prestazione non arrechino un pregiudizio ulteriore al datore di lavoro per effetto di inesatte comunicazioni che possano causare discordanze circa l’effettiva ripresa della prestazione lavorativa.