Home » Periodo di comporto e licenziamento illegittimo

Periodo di comporto e licenziamento illegittimo

Il periodo di comporto èun periodo di tempo durante il quale il lavoratore dipendente puಠassentarsi dal lavoro per motivi di salute con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Una volta superato tale periodo, il datore di lavoro èlegittimato a licenziarlo.

La durata del periodo di comporto èstabilita dal contratto collettivo nazionale di riferimento, ad esempio per i dipendenti pubblici èdi 36 mesi, di cui 18 mesi retribuiti e altri 18 mesi non retribuiti.


Per poter procedere al licenziamento ènecessario che il periodo di comporto previsto dal contratto di riferimento deve essere stato superato e non soltanto raggiunto.

A chiarirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7153 del 21 marzo 2013, nella quale èstato precisato che il termine “raggiungere” utilizzato dal legislatore nella formulazione dell’articolo 40 punto 2 del contratto di riferimento (“il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l’arco massimo di 48 mesi lavorativi”) deve essere inteso nel senso che il periodo massimo di comporto previsto deve essere “superato” e non soltanto “raggiunto”.

Nel caso in esame, dunque, il licenziamento del lavoratore èstato giudicato illegittimo, in quanto il recesso dal contratto di lavoro deve essere intimato solo se il giorno successivo a quello di raggiungimento del periodo massimo di comporto il lavoratore si trova ancora in malattia, mentre al contrario nel caso specifico era stato provato che questi aveva richiesto l’aspettativa senza ottenere risposta alcuna da parte della società .