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Ritardo pagamento indennità  sostitutiva della reintegrazione

Nel caso in cui il lavoratore illegittimamente licenziato dovesse scegliere di optare per l’indennità  sostitutiva al posto della reintegrazione nel posto di lavoro, il datore di lavoro ètenuto a pagare al dipendente le retribuzioni che gli sarebbero spettate se avesse normalmente prestato la sua attività  lavorativa fino a quando non provvede a corrispondere tale indennità .

Ad affermalo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21421 del 17 ottobre 2011, nella quale viene precisato che tale decisione si basa sulla necessità  di evitare che il lavoratore illegittimamente licenziato non subisca, o subisca al minimo possibile, i pregiudizi derivanti dal licenziamento stesso.

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER MANCATO RINVIO DELLA CONVOCAZIONE

Nel caso in esame, in particolare, i giudici della Suprema Corte hanno accolto le richieste di due lavoratori illegittimamente licenziati e che al posto della reintegrazione nel posto di lavoro avevano deciso di optare per l’indennità  sostitutiva pari a 15 mensilità , indennità  che perಠil loro datore di lavoro ha provveduto a pagare solo diversi mesi dopo l’esercizio di tale opzione da parte dei due dipendenti, che hanno quindi chiesto l’ulteriore pagamento di quanto maturato fino alla data dell’effettivo adempimento dell’obbligazione.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER MATRIMONIO

Tale decisione, hanno spiegato i giudici, èdestinata non solo a distogliere il datore di lavoro dall’inadempimento o dal ritardo nell’adempimento dell’obbligo di corrispondere l’indennità  dovuta, ma anche e soprattutto al fine di limitare quanto pi๠possibile i pregiudizi derivanti dal licenziamento illegittimo nei confronti del lavoratore, dal momento che la scelta dell’indennità  sostitutiva èirrevocabile e che il rapporto di lavoro non puಠessere ricostituito. Di conseguenza, dunque, in caso di ritardo nell’adempimento, il datore di lavoro deve corrispondere oltre all’indennità  sostitutiva anche un risarcimento pari alle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto.