Il ministero del Lavoro ha emanato di recente una circolare riguardo il trattamento speciale di disoccupazione. La circolare n. 16 del 20 aprile 2016 spiega quali sono le condizioni e i requisiti per l’accesso al trattamento speciale inserito nella legge 223/91 da perfezionare entro il 31 dicembre 2016.Â
A decorrere dal 1.1.2017, l‘articolo 11 della legge 23.7.1991 n. 223 sarà integralmente abrogato, per espressa previsione dell’articolo 2, comma 71, della legge 28.6.2012 n. 92, cosଠcome modificato dall’articolo 1 , comma 250, della legge 24.12.2012 n. 228. Il ministro del Lavoro dopo aver spiegato cosa succederà a livello normativo, chiarisce che ci sono state tante domande e la Direzione Centrale si èsentita in obbligo di emanare una circolare per spiegare tutto.
In vista di tale scadenza e in considerazione delle immediate conseguenze che tale previsione normativa comporterà per i lavoratori interessati, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione sono giunte numerose richieste di chiarimento. Sulla base dell’esame svolto, la Direzione Generale ha emanato la sua Circolare n. 16 del 20 aprile 2016 in cui ritiene che le condizioni e i requisiti per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dal citato articolo 11 della legge n. 223/91 debbano perfezionarsi entro il 31.12.2016.
Ecco il chiarimento sul quale molti sono incappati
Per quanto riguarda il requisito relativo al numero dei licenziamenti necessari per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla norma di cui trattasi , la predetta delibera ha stabilito che:
- Il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità nelle aree ricomprese nei territori di cui al D.P.R 6 marzo 1978 , n. 218 e nelle circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro; il numero delle unità puಠessere ridotto fino ad un minimo di 30 quando il suddetto rapporto èsuperiore del 30% alla media nazionale.
- Nelle aree non ricomprese nei territori di cui al D.P.R 6 marzo 1978 , n. 218 , il numero dei lavoratori licenziati non deve essere inferiore a n. 80 unità .
- Il numero complessivo di licenziamenti da considerare deve essere riferito ad un arco temporale di sei mesi a far data dal primo licenziamento.
- La tutela si estende anche ai lavoratori licenziati nel semestre successivo , impegnati nelle medesime opere.