Facciamo un passo indietro: lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) ha stabilito che gli atti emessi dai vari organi dell’Amministrazione Finanziaria devono indicare il nome del funzionario responsabile del procedimento; questo a garanzia del cittadino, che in caso di bisogno di chiarimenti deve essere messo al corrente della persona a cui rivolgersi.
Sennonchè, la grande maggioranza delle cartelle di pagamento emesse negli anni passati difettavano di questa indicazione: un numero crescente di cittadini le ha quindi impugnate, ottenendone l’annullamento per vizio di forma.
La voce si èsparsa rapidamente fra i contribuenti, e il rischio concreto che si prospettava era quello di un effetto a catena ai danni delle casse dello Stato.
Cosà¬, il Governo Prodi èintervenuto sul tema con il decreto Milleproroghe dello scorso anno, stabilendo che l’assenza dell’indicazione del responsabile determina la nullità delle cartelle di pagamento ma solo a partire da quelle emesse dal primo giugno 2008 in poi: quelle emesse in precedenza erano fatte salve.
Questa norma ha creato molti dubbi di costituzionalità , poichè si stabiliva a posteriori la sanatoria di un vizio su cartelle già emesse e su cui valeva lo Statuto del contribuente.
Ma con la sentenza n. 58/2009, la Consulta ha spazzato via i dubbi: lo Statuto non prevedeva espressamente la nullità delle cartelle mute, perciಠl’intervento del Governo èda giudicarsi legittimo.
Percià², i contribuenti che hanno pagato negli anni passati e che speravano in un rimborso dovranno metterci una pietra sopra.