Una delle sanzioni accessorie pi๠conosciute riguarda l’ipotesi di mancata emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta da parte di un negoziante: se la violazione viene constatata in quattro occasioni (in giornate diverse) nell’arco di cinque anni, il negozio viene chiuso dalla Guardia di Finanza e l’attività sospesa per un periodo variabile fra i tre giorni e i tre mesi, o fra uno e sei mesi se il fatturato complessivamente non documentato eccede cinquantamila euro.
Il nostro sistema delle sanzioni tributarie, inoltre, prevede l’istituto della definizione agevolata: in estrema sintesi, il contribuente che riconosce le sue colpe e paga rapidamente il dovuto gode di un significativo sconto sulla sanzione principale (ridotta ad un quarto).
Ma come si concilia la definizione agevolata con le sanzioni accessorie? àˆ il caso analizzato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24012/2009.
Un negoziante pizzicato pi๠volte dalle Fiamme Gialle si èvisto appioppare una pesante multa e la chiusura dell’esercizio per quindici giorni. Pagando immediatamente e senza contestazioni la sanzione principale secondo la formula della definizione agevolata, immaginava di poter rialzare la saracinesca in giornata, incontrando perಠl’opposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Ricorrendo alle commissioni tributarie, il negoziante si era visto dar ragione, condannando l’Amministrazione Finanziaria a risarcire i danni subiti dagli affari dell’imprenditore a causa della forzata chiusura.
Non cosଠha perಠconcluso la Cassazione, ribaltando i giudizi di merito. Secondo la Suprema Corte, infatti, la norma sulla definizione agevolata èdi carattere generale, mentre quella sulle sanzioni accessorie èuna regola di dettaglio: secondo il principio giuridico della specialità , dunque, la sanzione accessoria prevale.