Le norme tributarie, in particolare, prevedono multe molto salate per il negoziante sorpreso a non emettere lo scontrino fiscale, prevedendo come sanzione accessoria la chiusura forzata del negozio fino a quindici giorni se la violazione viene compiuta almeno quattro volte in cinque anni.
Tutte le sanzioni pecuniarie sono perಠsuscettibili di “definizione agevolataâ€: se il contribuente, una volta che la multa èstata irrogata, decide di astenersi dall’impugnarla e paga il dovuto entro trenta giorni dalla notificazione, ha diritto alla riduzione ad un quarto della somma. Questo procedimento èuno dei tanti strumenti previsti dalle norme tributarie per chiudere rapidamente la pratica.
Un negoziante di Caserta, tuttavia, che si era visto forzatamente abbassare la saracinesca da parte della Guardia di Finanza, ha ritenuto che definire in forma agevolata la sanzione principale avrebbe dovuto comportare la decadenza della sanzione accessoria.
La causa si ètrascinata fino al terzo grado di giudizio, dove la Suprema Corte, con la sentenza n. 19626/2009, ha posto un punto fermo (sovvertendo i verdetti dei giudici di merito): sanzione principale e sanzione accessoria, sebbene legate, sono comunque due punizioni distinte a carico del contribuente. Cosicchè, porre una rapida fine alla prima non incide in alcun modo alla seconda.
Scendendo nella tecnica giuridica, una norma di portata speciale prevale sempre nei confronti di una norma generale. La Cassazione ha definito la sanzione accessoria come una legge speciale che dunque non ètoccata dalle vicende della norma generale inerente la sanzione principale.
E questo principio potrebbe trovare applicazione anche per le altre sanzioni accessorie previste dal nostro ordinamento (divieto di partecipare a gare pubbliche, sospensione della carica di amministratore ecc.).