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Assunzione invalidi obbligatoria

COLLOCAMENTO DEI DISABILI: Legge 12 marzo 1999 n. 68

L’obbligo di assunzione degli invalidi, sussiste per tutti i datori di lavoro, sia del settore pubblico sia privato, che occupano pi๠di 15 dipendenti. Non verranno contemplati in tale quota:

i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato inferiore ai 9 mesi, di formazione, di apprendistato, di reinserimento, lavoratori a domicilio, i soci di cooperative, lavoratori disabili.




L’azienda che che ha alle dipendenze da 15 a 35 lavoratori ha l’obbligo di assumere un disabile, da 36 a 50 l’obbligo èdi 2 disabili, oltre i 50 dipendenti, l’azienda ha il dovere di assumere il 7% di disabili sulla quota di riserva.

Il datore di lavoro, ogni anno (precisamente entro il 31 gennaio), ha l’obbligo di trasmettere alla Provincia Ufficio Collocamento Obbligatorio, sede dell’azienda, il prospetto riepilogativo dei dipendenti in forza, in caso contrario: èprevista la sanzione in base all’art 15:

Mancato invio del prospetto informativo: sanzione amministrativa pari a Euro 516.46 + Euro 25.82 per ogni giorno di ritardo nell’invio.

Mancata assunzione: sanzione amministrativa pari a Euro 51.65 al giorno, per ogni giorno lavorativo e per ogni avente diritto non assunto.

DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO:

D.Lgs.n. 66/2003 modif. e integrato dal D.Lgs. n. 213/2004

I datori di lavoro che necessitano di far prolungare le ore di lavoro ai propri dipendenti (straordinario), qualora vengano superate le 48 ore di lavoro settimanale, hanno l’obbligo di comunicarlo alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione Lavoro entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento. Il mancato invio comporta un’ammenda da Euro 103,00 a Euro 200,00.

Il superamento del limite massimo di 250 ore di lavoro straordinario annuali, (tranne nei casi specificati con contrattazione collettiva applicata), comporta la sanzione da Euro 25,00 a Euro 154,00. Se si riferisce a pi๠di 5 dipendenti o se si verifica per pi๠di 50 giornate nell’anno solare, l’ammenda èda Euro 154,00 a Euro 1.032,00 (non èammesso il pagamento in misura ridotta).

Inoltre, non èammesso far superare al dipendente le 8 ore di lavoro notturno nelle 24 ore, la sanzione va da Euro 51 a Euro 154 per ogni giorno e per ogni lavoratore impiegato in questo turno oltre il limite.

ASSUNZIONE DEL LAVORATORE

D.Lgs.181/2000: all’atto dell’assunzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta contenente gli estremi della registrazione effettuata sul libro matricola (registro in cui vengono annotati tutti i dipendenti regolarmente assunti), l’art. 1 del D.Lgs. 152/97 stabilisce altresଠche, al lavoratore nel momento dell’assunzione venga consegnata la lettera con il relativo contratto sottoscritto.

La sanzione amministrativa èstabilita nella misura da €. 250,00 a €. 1.500,00 per ogni dipendente interessato, con pagamento in forma ridotta èpari a €. 500,00 per ogni lavoratore.