Contabilità  nera: significato e casistiche (II)

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Sebbene la mancata emissione di fatture, ricevute fiscali o scontrini sia certo la fattispecie pi๠frequente, le operazioni alla base di una contabilità  nera possono essere di vario altro genere.

Tipico, ad esempio, èfatturare per un importo inferiore, magari promettendo un piccolo sconto al cliente, oppure chiedere a terzi di emettere fatture per operazioni inesistenti (per gonfiare i costi).

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Contabilità  nera: significato e casistiche (I)

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L’espressione “contabilità  nera”, o “parallela”, viene indicata quando un imprenditore tiene memoria di operazioni che non vengono fatte apparire nei registri contabili ufficiali dell’azienda.

Il fenomeno èdiffuso tanto fra le imprese di dimensioni minime quanto nelle società  multinazionali, e puಠessere attuata sia utilizzando software appositi che tramite i tradizionalissimi appunti manuali, magari celati nel cassetto di casa.

Ma la cronaca giudiziaria narra anche di amici compiacenti coinvolti nel ruolo di depositari, o addirittura di posticce pareti in cartongesso dietro cui nascondere gli scheletri pi๠imbarazzanti.

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Scomputo delle ritenute, al via l’autocertificazione

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La risoluzione n.68/2009 dell’Agenzia delle Entrate ècertamente destinata ad essere riportata sui manuali di diritto tributario, poichè pone fine ad un problema antico e che aveva destato i malumori di migliaia e migliaia di contribuenti nel corso degli anni.

Alcune categorie di imprenditori e, soprattutto, di artisti e professionisti subiscono come noto una ritenuta sulle rispettive fatture, in genere del 20%.

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Revisione degli studi di settore

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L’operazione di revisione straordinaria degli oltre duecento studi di settore vigenti sta per arrivare alle battute finali. Secondo il progetto del Governo, entro il 31 marzo tutti gli studi applicabili per il periodo d’imposta 2008 riceveranno quei correttivi che si sono resi indispensabili a causa della situazione di grave crisi in cui versa oggi l’imprenditoria italiana.

Gli studi di settore per il 2008, secondo la normativa approvata lo scorso anno, sono stati approvati ed emanati nello scorso 31 dicembre.

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La pornotax si estende a maghi e cartomanti

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Lanciata originariamente con un certo clamore nel 2005, la cosiddetta “pornotax” èstata recentemente rilanciata in grande stile, all’interno del decreto anti-crisi (DL 185/2008).

Non cambiano le modalità  tecniche di determinazione dell’imposta, perಠsi estende la platea dei soggetti passivi, tanto che oggi il soprannome “pornotax” appare poco fondato mentre sembra pi๠appropriato il termine tecnico usato dal legislatore, ossia “tassa etica”.

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Doppia tassazione sugli onorari del defunto

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Agli eredi di un professionista defunto èandata male. La Corte di Cassazione, infatti, ha respinto il loro ricorso alla sentenza di secondo grado presso la commissione tributaria regionale che negava l’esistenza di una violazione del fondamentale principio fiscale del divieto della doppia imposizione.

I ricorrenti, infatti, erano eredi universali di un professionista scomparso improvvisamente diversi anni fa; essi hanno quindi provveduto a liquidare gli affari ancora pendenti del defunto e ad incassare in sua vece le relative parcelle.

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Tutela contro il mobbing

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Il termine inglese “mobbing” (dal verbo “to mob”, usato dagli etologi per indicare il comportamento aggressivo di certi animali all’interno di un branco per espellerne singoli membri) èormai di uso comune in tutto il mondo.

E quando si parla di atti di mobbing, non si pensa certo alle belve della savana bensଠa quelle, spesso non meno aggressive, che sono presenti negli uffici dietro l’angolo.

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Molte novità  nella trasmissione dei corrispettivi (III)

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La rivoluzione, infine, riguarda anche gran parte del contenuto del file da inviare telematicamente.

Secondo lo schema precedente, era necessario riportare i dati riferiti ad ogni singolo giorno, indicando globalmente i corrispettivi incassati, nonchè specificando una per una le informazioni riferite ad ogni singola operazione documentata con fattura.

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Invio telematico dei corrispettivi

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La scelta di inviare telematicamente i corrispettivi èfacoltativa, senza alcun obbligo. L’opzione èinoltre revocabile in un esercizio futuro.
Una volta esercitata tale scelta, l’imprenditore non ha pi๠l’obbligo nè di emettere gli scontrini (se non come puro promemoria privo di valenza fiscale a favore del cliente, e questo spiega perchè i documenti emessi dalla maggior parte degli ipermercati recano la dicitura “scontrino non fiscale”), nè di compilare il registro dei corrispettivi. Rimane perಠl’obbligo di emettere fattura quando vi fosse l’espressa richiesta da parte del cliente.

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Trasmissione dei corrispettivi: molte novità  (I)

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La legge Finanziaria per il 2005 (L. 311/2004) aveva previsto per le imprese di grande distribuzione la facoltà  di inviare periodicamente per via telematica i dati sui corrispettivi registrati giorno per giorno, eliminando nello stesso tempo sia l’obbligo di certificare gli stessi tramite scontrino fiscale sia l’obbligo di compilare il tradizionale registro dei corrispettivi.

La stessa legge aveva demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di specificare nel dettaglio i dati da inviare e le modalità  della trasmissione. Il direttore provvide con un atto emanato l’otto luglio del 2005, il quale ha regolato la materia in questi anni.

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Le aziende imparano la sobrietà 

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I costi aumentano e le vendite crollano: in qualunque settore si investighi, i risultati pi๠che sconfortanti rimangono sempre quelli.

La crisi minaccia di perdurare ancora a lungo, e anche se le istituzioni ufficiali assicurano che dal 2010 si potrà  contare su una significativa ripresa, sono molte le imprese che temono di non riuscire a sopravvivere fino ad allora.

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Gruppi d’acquisto in forte espansione

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I gruppi d’acquisto sono quei raggruppamenti di persone che decidono di acquistare insieme uno stesso prodotto o insieme di prodotti con lo scopo di ottenere prezzi pi๠convenienti.
Per esempio, molti consumatori apprezzano l’agricoltura biologica, ma i prezzi sono talvolta un po’ troppo elevati: cosà¬, possono mettersi d’accordo in tanti e uno di loro provvederà  a recarsi direttamente dal contadino o ai mercati generali per acquistare un grosso quantitativo di merce da dividere fra tutti.

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Editoria: il contratto estimatorio e il regime IVA monofase (III)

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La casa editrice puಠdunque scegliere fra calcolare le rese in maniera puntuale o forfettaria. In entrambi i casi, dovrà  compilare un apposito libro contabile (il registro delle tirature), in cui annotare per ogni prodotto il numero di copie stampate e quelle vendute, le rese comunque calcolate e altri dati utili per il calcolo dell’imposta.

àˆ da notare che l’editore che adotta il sistema forfettario èsentato dal fatturare le cessioni, al contrario di quanto avviene nell’altra ipotesi.

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Editoria: il contratto estimatorio e il regime IVA monofase (II)

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Nel regime monofase, èl’editore che èunico responsabile dell’IVA sul prodotto editoriale: sarà  cioègli a dover calcolare e versare l’imposta, mentre tutti i successivi soggetti della catena distributiva, come l’edicolante o il libraio, non sono coinvolti in alcun modo.

Per loro, anzi, gli acquisti e cessioni di tali beni sono “fuori campo” IVA, e non devono nemmeno comparire in dichiarazione. Chiaramente, l’onere dell’imposta ricade sul consumatore finale, che acquistando il prodotto rimborsa l’imposta alla casa editrice.

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Editoria: il contratto estimatorio e il regime IVA monofase (I)

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Sebbene il suo nome sia poco noto al grande pubblico, il contratto estimatorio ècomunissimo. In esso, un soggetto (nel diritto romano: tradens) consegna uno o pi๠beni ad un altro soggetto (accipiens) per un certo periodo di tempo.

Alla scadenza, l’accipiens restituisce i beni al tradens oppure, in sostituzione, il corrispondente valore in denaro.

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