Guida al trasferimento d’azienda (VIII)

Quando nel novero dei beni compresi nella cessione sono presenti anche degli immobili, ènecessario provvedere alla loro voltura catastale; se poi questi beni sono soggetti ad ipoteca a favore di un terzo creditore, anche i registri ipotecari andranno aggiornati.

Questo comporta l’applicazione di ulteriori imposte a carico dell’acquirente, la cui base imponibile èla stessa determinata ai fini dell’imposta di registro. In particolare, per l’imposta catastale si applica l’aliquota del 1%, mentre per l’imposta ipotecaria si utilizza l’aliquota del 2 o del 3% a seconda delle situazioni.

Se tuttavia il cessionario si impegna a proseguire l’attività  d’impresa per almeno cinque anni, allora la cessione èsente da entrambe le imposte.
L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda non èmai imponibile ai fini IRAP, per esclusione espressamente prevista dalla legge.

Leggi il resto

Guida al trasferimento d’azienda (VII)

Dopo le questioni di carattere civilistico, vediamo ora le tematiche tributarie legate alla cessione di un’azienda o di un ramo di essa.
Come già  accennato, l’operazione èsclusa dal campo di applicazione dell’IVA, e per questo motivo non deve nemmeno essere fatturata. Puಠessere perಠnecessario da parte sia del cedente che del cessionario presentare le denunce IVA di inizio, variazione o cessazione dell’attività , a seconda dei casi.

In compenso, tale cessione dovrà  essere comunicata entro venti giorni all’ufficio del Registro, e naturalmente sconterà  l’imposta di registro.
Per calcolare il tributo da versare, che salvo accordi diversi ricade integralmente sull’acquirente (ma il venditore èobbligato in solido), si applicherà  l’aliquota minima del 3% su una base imponibile che ècostituita non dal corrispettivo stabilito bensଠdal “valore venale di comune commercio” dell’azienda.

Leggi il resto

Guida al trasferimento d’azienda (V)

Una conseguenza normativa della cessione dell’azienda èla non concorrenza che si viene ad instaurare fra cedente e cessionario: colui che ha venduto l’azienda, infatti, èobbligato a non avviare alcuna attività  d’impresa nei successivi cinque anni che, per ramo d’attività  e localizzazione geografica, sia tale da poter distrarre anche solo parzialmente la potenziale clientela dell’acquirente.

Naturalmente, occorre valutare attentamente la situazione per valutare se tale obbligo èviolato o meno. Se ad esempio Tizio vende a Caio un ristorante situato in un piccolo centro come Assisi, èvidente che se ne aprisse un altro nello stesso luogo toglierebbe a Caio parte della sua clientela.
Se perಠil vecchio locale fosse ad un capo di una grande città  come Roma e il nuovo fosse collocato dalla parte opposta, si puಠritenere che l’obbligo di non concorrenza sia rispettato.

Leggi il resto

Guida al trasferimento d’azienda (VI)

Le regole per la cessione di un’azienda o di un ramo di essa sono applicabili, in quanto compatibili, anche negli altri due casi di trasferimento, nei quali il titolare sceglie di dare temporaneamente in gestione la sua attività  ad un terzo.

La prima soluzione èquella dell’usufrutto: il vecchio titolare dell’azienda rimane nudo proprietario, mentre il soggetto subentrante ne diviene, appunto, usufruttuario.

Si hanno perಠalcune particolarità  da ricordare: innanzitutto, salvo accordi diversi, l’usufruttuario subentra nei crediti del nudo proprietario ma non risponde dei debiti. Ma la differenza pi๠importante rispetto al caso della compravendita èche l’usufruttuario èobbligato ad impegnarsi a fare in modo che la capacità  produttiva e organizzativa dell’azienda non sia danneggiata nel corso degli anni.

Leggi il resto

Guida al trasferimento d’azienda (IV)

due soci che si stringono la mano

Secondo le regole generali del diritto privato, se Tizio e Caio stipulano un contratto di qualsiasi tipo non èammesso che Tizio in un secondo momento rinunci all’accordo e si faccia subentrare da Sempronio: è obbligatorio il consenso di Caio, altrimenti la cessione del contratto non ha alcun valore e Tizio continuerà  a rimanere obbligato.

Nel caso di cessione d’azienda, perà², si ha una vistosa deroga. Il cessionario, infatti, subentra automaticamente a tutti i contratti che erano stati stipulati dal cedente senza che vi sia bisogno del consenso dell’altro contraente. Si pensi ai contratti di lavoro: per un operaio non cambia molto svolgere la sua attività  agli ordini di un imprenditore o dell’altro. Per questo motivo, la cessione dei contratti avviene automaticamente.

Leggi il resto

Guida al trasferimento d’azienda (III)

Nel seguito si farà  riferimento prevalentemente al trasferimento di un intero complesso aziendale, fermo restando che per il trasferimento di un semplice ramo si applica in toto la medesima disciplina.

Secondo il Codice Civile, la cessione di un’azienda deve essere documentata da un contratto scritto “ad probationem”: ossia, la cessione èvalida anche senza forma scritta, ma se vi fosse necessità  di dimostrarla in tribunale non si puಠfare a meno di esibire un pezzo di carta.

Se perà², come normalmente avviene, all’interno dei beni aziendali èincluso il diritto di proprietà  o altro diritto reale (usufrutto, servità¹, superficie…) su un bene immobile o un bene mobile registrato (veicolo a motore, imbarcazione, velivolo…), oppure un diritto di godimento (locazione, comodato…) di durata superiore ai nove anni sui medesimi beni, allora èindispensabile ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata: in mancanza, la cessione ènulla.

Leggi il resto

Guida al trasferimento d’azienda (II)

Si parla di “ramo d’azienda” quando si prendono in considerazione solo una parte dei beni componenti il complesso aziendale, che perಠpresentano ugualmente quel vincolo funzionale di cui si èparlato: in questo senso, il ramo puಠessere scorporato dall’azienda e andare a costituire un’azienda a se stante.

Un esempio tipico èquello di una catena di negozi: se una delle filiali fosse ceduta ad un terzo e costui proseguisse in proprio l’attività  in quella sede, allora quanto avvenuto èindiscutibilmente la cessione di un ramo d’azienda.

Ma se al contrario mancasse questa sinergia fra le singole componenti trasferite, allora avremo a che fare semplicemente con la separata cessione di tanti beni (arredi, cancelleria…).
Individuare se si èavuta una cessione di un ramo d’azienda oppure di tanti singoli beni èun compito di grande importanza, anche e soprattutto per i suoi riflessi fiscali.

Leggi il resto

Guida al trasferimento d’azienda (I)

Secondo l’articolo 2555 del Codice Civile, l’azienda è“il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
La dottrina economica, nel corso degli anni, ha elaborato decine di altre definizioni, semplici o complesse, sul significato del termine “azienda”.

In particolare, tutte pongono l’accento sul fatto che essa assume un valore e un significato maggiore rispetto alla semplice sommatoria dei beni e dei diritti che la costituiscono: il fatto che questi si connettano gli uni con gli altri e che siano vincolati al raggiungimento delle finalità  stabilite dall’imprenditore (reddituali, di crescita dimensionale…) determinano una sinergia funzionale che rende l’azienda qualcosa di pi๠e di diverso rispetto ad un mero coacervo di beni.

Leggi il resto

L’apertura domenicale favorisce lo sviluppo

Uno studio pubblicato da Federdistribuzione, l’associazione imprenditoriale che raggruppa i grandi centri commerciali ma anche esercenti di minori dimensioni, dimostra come la domenica sia mediamente il giorno della settimana in cui le vendite sono pi๠elevate, dopo il sabato. A differenza del sabato e dei giorni feriali, perà², l’apertura alla domenica èrelativamente rara, posto che la legislazione vigente e parte dei sindacati vedono con un certo sfavore la deroga al tradizionale riposo domenicale.

In altri Paesi europei, come la Gran Bretagna e la Spagna, lo shopping domenicale èun’abitudine ben pi๠comune che da noi.

Leggi il resto

I negozi italiani spopolano all’estero

A dispetto delle difficoltà  economiche che hanno costretto mezzo mondo a tirare la cinghia anche solo rispetto a pochi mesi fa, c’ almeno un settore in cui l’Italia la fa da padrona nei mercati internazionali: si tratta dell’apertura dei negozi all’estero (fenomeno chiamato “retailing”), in cui le principali marche del nostro Paese temono davvero pochi confronti.

Si calcola che circa il 16,6% dei movimenti complessivi di retailing avvenuti nel 2008 siano dovuti ad aziende italiane, un risultato per il quale il Belpaese supera il suo competitor pi๠temibile, gli Stati Uniti, che seguono con il 14,2%. A fare la parte del leone, naturalmente, sono i marchi legati all’abbigliamento e alla profumeria.

Leggi il resto

Sostegno a chi “rottama” un negozio

negozio giuridico

Il concetto di “rottamazione” di un negozio èin realtà  privo di senso, ma questo èil termine con cui nel linguaggio corrente era conosciuto anni fa un incentivo, a favore dei piccoli commercianti, che èstato recentemente riproposto e approvato all’interno delle numerose misure anticrisi e a sostegno dei bassi redditi.

La riproposizione della vecchia normativa, in uso alla fine dello scorso decennio, èpressochè identica all’originale, per cui la sua applicazione non dovrebbe presentare grandi difficoltà  concrete, trattandosi di uno strumento già  collaudato a suo tempo.

Leggi il resto

Dichiarazione dei redditi 2009: un quadro di sintesi (III)

deducibilità  spese di rappresentanza

Per le persone fisiche dotate di partita IVA e per tutti i soggetti differenti (enti e società  di ogni genere) la dichiarazione dei redditi ècerto pi๠complessa e molto tecnica nei dettagli della sua redazione.

Per tutti costoro, comunque, la novità  pi๠interessante non ètanto ciಠche c’ all’interno di UNICO bensଠquello che non c’ pià¹: il quadro dedicato al calcolo dell’IRAP. Da quest’anno, infatti, l’IRAP èdichiarata all’interno di un modello (il Modello IRAP, appunto) a se stante.

Le date per l’invio della dichiarazione e per il versamento di saldo e acconti, comunque, sono le stesse della dichiarazione dei redditi.

Leggi il resto

Dichiarazione dei redditi 2009: un quadro di sintesi (II)

La scelta fra UNICO e UNICO-Mini non riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, nè i titolari di partita IVA: per essi la dichiarazione da compilare èsolo UNICO (in versione PF, SP, SC o ENC a seconda che si tratti di persone fisiche, società  di persone, società  di capitali o enti non commerciali).

UNICO e UNICO-Mini sono compilabili anche dai lavoratori dipendenti, i parasubordinati e i pensionati: per essi, tuttavia, se non ci sono particolari ostacoli ècerto meglio compilare il Modello 730, pi๠semplice da redigere e viatico per rimborsi d’imposta molto rapidi.

Leggi il resto

Dichiarazione dei redditi 2009: un quadro di sintesi (I)

plico di soldi di un pagamento

Con l’emanazione definitiva dei modelli del 2009 (riferiti al periodo d’imposta 2008) si puಠcominciare a dare uno sguardo d’insieme alla dichiarazione dei redditi, soffermandosi sulle novità  e i punti salienti di questa nuova edizione del tradizionale appuntamento fiscale di ogni contribuente.
Innanzitutto, si puಠnotare come i modelli previsti siano saliti da due a tre: al 730 e a UNICO si èaffiancato UNICO-Mini, la versione “bonsai” del pi๠comune modello.

In realtà , UNICO-Mini non assume concettualmente grandi differenze rispetto al suo fratello maggiore, da cui deriva: la sua funzione èquella di offrire una versione semplificata della dichiarazione dei redditi per tutti coloro che non hanno o non vogliono avere la possibilità  di utilizzare il 730, ma, avendo redditi da dichiarare e oneri da dedurre o detrarre molto comuni, vedono come un ostacolo difficile da digerire il normale UNICO PF, con i suoi tre fascicoli, le sue decine di quadri e le sue centinaia di pagine di istruzioni.

Leggi il resto

Le speranze del mondo fieristico

La fortuna degli appuntamenti fieristici èche sono organizzati con largo anticipo, e gli espositori investono in questi convegni d’affari cifre ingenti già  diversi mesi prima dell’evento.
Cosà¬, l’arrivo della crisi globale non ha danneggiato pi๠di tanto la stagione fieristica italiana del 2008, che registra anzi dati interessanti: cinquantacinque eventi rilevanti e circa il 6% di visitatori in pi๠rispetto all’anno precedente.

Ma anche per gli anni a venire, in cui invece gli effetti della crisi dovrebbero farsi sentire, c’ una panacea su cui si punta con grande attenzione e speranza: si tratta dell’Expo 2015 di Milano, che costituirà  un appuntamento di importanza storica per il rilancio internazionale del made in Italy (si prevedono circa venti milioni di visitatori in sei mesi di manifestazione).

Leggi il resto