Liberalizzazioni fra passi avanti e marce indietro (I)

Nei due anni travagliati dell’ultimo Governo Prodi, i provvedimenti che pi๠di altri sono riusciti ad accattivarsi simpatie bipartisan e il consenso dell’opinione pubblica sono le cosiddette “lenzuolate” di liberalizzazioni varate dall’ex ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani.

In realtà , èpi๠corretto parlare pi๠in generale di misure a favore dei consumatori, in quanto alcune hanno effettivamente eliminato alcuni vincoli legislativi all’esercizio dell’attività  di impresa (le liberalizzazioni in senso stretto), mentre altre ne hanno aggiunto di nuovi a vantaggio della clientela: si pensi al divieto per i gestori di telefonia mobile di far pagare al consumatore i costi di ricarica.

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Anche l’agricoltura soffre la crisi

Come peso relativo all’interno dell’economia italiana, l’agricoltura soffre fin troppo la concorrenza di industria e servizi: impiega circa il 5% della popolazione occupata (un sesto sono extracomunitari) con un’incidenza sul PIL 2008 pari a circa il 2,2% e sulle esportazioni del 6,9%.
àˆ forse per questo motivo che gli agricoltori denunciano di essere stati lasciati soli dalle istituzioni in un periodo di grandi difficoltà . In verità , la grande crisi internazionale colpisce il settore primario solo in misura indiretta, sotto forma di incremento dei costi e di riduzione dei prezzi di vendita.

Ma gli effetti sono comunque pesanti: secondo i dati diffusi dalla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) nel corso del 2008 i costi di produzione sono cresciuti mediamente del 9%, con punte record per i concimi (+43,3%), ma anche la crescita degli oneri di natura socio-previdenziale non scherza (+26,8% nell’ultimo biennio).

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Le fiere guardano all’estero

Un’interessante intervista con Massimo Mamberti (direttore dell’ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero) pubblicata dal “Sole 24 Ore” fa il punto su una prospettiva ancora poco sfruttata dal sistema imprenditoriale italiano e per la quale tuttavia si puಠprevedere un progressivo interesse.
Si tratta delle scelte di internazionalizzazione cui il nostro sistema fieristico sta guardando con un certo ritardo rispetto ai Paesi a noi pi๠direttamente concorrenti, come la Francia o la Spagna.

In effetti, in questi Stati si tengono pochi eventi fieristici in alcune date fondamentali dell’anno, e per di pi๠concentrate sui settori d’eccellenza delle rispettive produzioni nazionali.
L’Italia, invece, conta su una miriade di eventi di ogni dimensione e in ogni ramo del sistema produttivo, spesso sovrapposti fra loro come date. Questo fa sଠche ogni singola fiera italiana sia mediamente molto meno attraente di un’analoga manifestazione francese o spagnola, con conseguente ridotto afflusso di potenziali partner dall’estero.

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La capogruppo puಠcurare il Libro Unico

Introdotto un po’ repentinamente da un decreto dell’estate scorsa, il Libro Unico del lavoro (che sostituisce libro paga, libro matricola e altri registri minori) èuna continua fonte di dubbi di natura tecnica sulla sua tenuta e compilazione.

A poco a poco, comunque, il Ministero del Welfare cerca di venire incontro ai cittadini e ai consulenti fornendo delle risposte ai molti dubbi che vengono sollevati, come quelli relativi alla possibilità  per le holding di adempiere in luogo delle controllate.

In effetti, già  l’articolo 1 della legge 12/1979 autorizzava la capogruppo ad eseguire per conto delle partecipate tutti gli obblighi legati al diritto del lavoro e previdenziale, compresa la tenuta dei libri obbligatori.

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Aste on line a rischio accertamento fiscale

Il caso di un contribuente goriziano rischia di scoperchiare una vera bomba fiscale. Costui, infatti, si dichiarava nullatenente, ma alla prova del redditometro èmerso un suo tenore di vita molto agiato e difficilmente giustificabile.

Alla fine, èstato stimato che il contribuente ricavava mediamente seicentomila euro all’anno tramite le aste on line sul notissimo sito Ebay, per di pi๠rivendendo merce contraffatta proveniente dall’Europa orientale (con illecito, dunque, anche di natura doganale).

Cosà¬, la Guardia di Finanza ha chiesto formalmente alla sede italiana della casa d’aste telematica di segnalare i nominativi di tutti i venditori che nel corso dell’anno avessero effettuato pi๠di cinque transazioni e per le quali Ebay avesse fatturato almeno mille euro per commissioni (corrispondenti a circa tredicimila euro di ricavi per il venditore), con il proposito di avviare negli anni a venire una profonda opera di conoscimento di questo mondo quasi del tutto ignoto agli occhi dell’Amministrazione Finanziaria.

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Settore elettronico e audio-video in picchiata

I dati di sintesi sul 2008 offerti all’interno del convegno dell’AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici) sono davvero sconfortanti. Nemmeno i consumi natalizi sono riusciti a raddrizzare le sorti di un’annata nera in un ambito che sembrava destinato ad una crescita senza limiti legata di pari passo allo sviluppo tecnologico.

Quella dei numeri èuna logica fredda e impersonale, ma spiega meglio di tante parole la pesantissima crisi che il mondo dei consumi ha subito e continuerà  a subire nel prossimo futuro.
I negozi specializzati in computer e accessori, in televisori, in elettrodomestici e in telefonia segnano per l’anno appena trascorso un fatturato complessivo pari a circa 16 miliardi di euro, pari all’1,8% in meno rispetto al 2007.

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Bonus co.co.pro.

La legge di conversione del decreto anticrisi (la n. 2/2009) ha previsto l’introduzione, come una tantum, di un bonus a favore di quei collaboratori a progetto che nel triennio 2009-2001 vedranno scadere il loro contratto lavorativo senza poter contare su un rinnovo.
Il bonus èpari al 10% del reddito conseguito l’anno precedente, ed èaccreditato al lavoratore (a carico del bilancio dello Stato) purchè siano rispettati numerosi requisiti.

Infatti, èrichiesto innanzitutto che l’attività  sia stata svolta a favore di un unico committente: si ipotizza, infatti, che chi puಠcontare su pi๠committenti sia meno bisognoso di tutela.
àˆ inoltre necessario che nell’anno precedente siano stati versati almeno tre mesi di contributi, e si sia avuto un periodo di inattività  pari ad almeno due mesi.

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Le fragilità  della Gestione Separata

lavoro subordinato

Sono diversi i punti deboli che rendono la posizione di chi èiscritto presso la Gestione Separata certamente pi๠fragile rispetto ai lavoratori subordinati, agli imprenditori e ai professionisti iscritti ad una cassa ordinistica.
Innanzitutto, come accennato, le aliquote inferiori comportano contributi pi๠ridotti e dunque una pensione minore. Ma, oltre questo, si registrano altre deficienze di una certa importanza.

Assume rilievo, per esempio, la mancanza di un minimale su cui calcolare i contributi da versare: mentre per i dipendenti o gli imprenditori, ad esempio, i contributi sono analogamente calcolati sul reddito ma una quota minima dev’essere versata in tutti i casi, per gli iscritti alla Gestione Separata questo fenomeno non si presenta: perciಠcolui che, poniamo, avesse un reddito di mille euro verserà  direttamente o tramite sostituto d’imposta contributi per soli 257,00 euro (se non èiscritto ad altra forma pensionistica).

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Contributi pi๠elevati nella Gestione Separata

Gli iscritti presso la Gestione Separata dell’INPS sono quei lavoratori che in generale hanno minori tutele dal punto di vista previdenziale, in quanto non hanno i requisiti per poter accedere alle ben pi๠solide gestioni ordinarie previste per i dipendenti o gli imprenditori.

Si tratta di un eterogeneo calderone di soggetti in cui rientrano i collaboratori a progetto, i lavoratori autonomi che non hanno diritto di accedere ad una cassa gestita da un ordine professionale, gli associati in partecipazione, i venditori porta a porta e i collaboratori occasionali se superano la soglia di compensi annui di cinquemila euro.

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Guida al trasferimento d’azienda (IX)

Tassazione ordinaria significa che la plusvalenza derivante dalla cessione si somma semplicemente agli altri redditi del contribuente riferiti al periodo d’imposta competente, ed èsoggetta all’ordinaria imponibilità  mediante aliquote progressive per scaglioni. à‰ l’ipotesi che si applica sempre, qualora il contribuente non scelga espressamente una delle altre strade possibili o non ne possieda i requisiti.

Se il contribuente invece èun soggetto IRES oppure èun soggetto IRPEF che nonostante la cessione proseguirà  ugualmente un’attività  d’impresa, gli èconsentito in alternativa optare per la tassazione rateale, purchè l’azienda sia stata detenuta per almeno tre anni prima della cessione. Ciಠsignifica che egli potrà  ripartire la plusvalenza in pi๠quote annuali di pari importo, fino ad un massimo di cinque.

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Guida al trasferimento d’azienda (VIII)

Quando nel novero dei beni compresi nella cessione sono presenti anche degli immobili, ènecessario provvedere alla loro voltura catastale; se poi questi beni sono soggetti ad ipoteca a favore di un terzo creditore, anche i registri ipotecari andranno aggiornati.

Questo comporta l’applicazione di ulteriori imposte a carico dell’acquirente, la cui base imponibile èla stessa determinata ai fini dell’imposta di registro. In particolare, per l’imposta catastale si applica l’aliquota del 1%, mentre per l’imposta ipotecaria si utilizza l’aliquota del 2 o del 3% a seconda delle situazioni.

Se tuttavia il cessionario si impegna a proseguire l’attività  d’impresa per almeno cinque anni, allora la cessione èsente da entrambe le imposte.
L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda non èmai imponibile ai fini IRAP, per esclusione espressamente prevista dalla legge.

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Guida al trasferimento d’azienda (VII)

Dopo le questioni di carattere civilistico, vediamo ora le tematiche tributarie legate alla cessione di un’azienda o di un ramo di essa.
Come già  accennato, l’operazione èsclusa dal campo di applicazione dell’IVA, e per questo motivo non deve nemmeno essere fatturata. Puಠessere perಠnecessario da parte sia del cedente che del cessionario presentare le denunce IVA di inizio, variazione o cessazione dell’attività , a seconda dei casi.

In compenso, tale cessione dovrà  essere comunicata entro venti giorni all’ufficio del Registro, e naturalmente sconterà  l’imposta di registro.
Per calcolare il tributo da versare, che salvo accordi diversi ricade integralmente sull’acquirente (ma il venditore èobbligato in solido), si applicherà  l’aliquota minima del 3% su una base imponibile che ècostituita non dal corrispettivo stabilito bensଠdal “valore venale di comune commercio” dell’azienda.

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Guida al trasferimento d’azienda (V)

Una conseguenza normativa della cessione dell’azienda èla non concorrenza che si viene ad instaurare fra cedente e cessionario: colui che ha venduto l’azienda, infatti, èobbligato a non avviare alcuna attività  d’impresa nei successivi cinque anni che, per ramo d’attività  e localizzazione geografica, sia tale da poter distrarre anche solo parzialmente la potenziale clientela dell’acquirente.

Naturalmente, occorre valutare attentamente la situazione per valutare se tale obbligo èviolato o meno. Se ad esempio Tizio vende a Caio un ristorante situato in un piccolo centro come Assisi, èvidente che se ne aprisse un altro nello stesso luogo toglierebbe a Caio parte della sua clientela.
Se perಠil vecchio locale fosse ad un capo di una grande città  come Roma e il nuovo fosse collocato dalla parte opposta, si puಠritenere che l’obbligo di non concorrenza sia rispettato.

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Guida al trasferimento d’azienda (VI)

Le regole per la cessione di un’azienda o di un ramo di essa sono applicabili, in quanto compatibili, anche negli altri due casi di trasferimento, nei quali il titolare sceglie di dare temporaneamente in gestione la sua attività  ad un terzo.

La prima soluzione èquella dell’usufrutto: il vecchio titolare dell’azienda rimane nudo proprietario, mentre il soggetto subentrante ne diviene, appunto, usufruttuario.

Si hanno perಠalcune particolarità  da ricordare: innanzitutto, salvo accordi diversi, l’usufruttuario subentra nei crediti del nudo proprietario ma non risponde dei debiti. Ma la differenza pi๠importante rispetto al caso della compravendita èche l’usufruttuario èobbligato ad impegnarsi a fare in modo che la capacità  produttiva e organizzativa dell’azienda non sia danneggiata nel corso degli anni.

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Guida al trasferimento d’azienda (IV)

due soci che si stringono la mano

Secondo le regole generali del diritto privato, se Tizio e Caio stipulano un contratto di qualsiasi tipo non èammesso che Tizio in un secondo momento rinunci all’accordo e si faccia subentrare da Sempronio: è obbligatorio il consenso di Caio, altrimenti la cessione del contratto non ha alcun valore e Tizio continuerà  a rimanere obbligato.

Nel caso di cessione d’azienda, perà², si ha una vistosa deroga. Il cessionario, infatti, subentra automaticamente a tutti i contratti che erano stati stipulati dal cedente senza che vi sia bisogno del consenso dell’altro contraente. Si pensi ai contratti di lavoro: per un operaio non cambia molto svolgere la sua attività  agli ordini di un imprenditore o dell’altro. Per questo motivo, la cessione dei contratti avviene automaticamente.

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