Contributi pi๠elevati nella Gestione Separata

Gli iscritti presso la Gestione Separata dell’INPS sono quei lavoratori che in generale hanno minori tutele dal punto di vista previdenziale, in quanto non hanno i requisiti per poter accedere alle ben pi๠solide gestioni ordinarie previste per i dipendenti o gli imprenditori.

Si tratta di un eterogeneo calderone di soggetti in cui rientrano i collaboratori a progetto, i lavoratori autonomi che non hanno diritto di accedere ad una cassa gestita da un ordine professionale, gli associati in partecipazione, i venditori porta a porta e i collaboratori occasionali se superano la soglia di compensi annui di cinquemila euro.

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Guida al trasferimento d’azienda (IX)

Tassazione ordinaria significa che la plusvalenza derivante dalla cessione si somma semplicemente agli altri redditi del contribuente riferiti al periodo d’imposta competente, ed èsoggetta all’ordinaria imponibilità  mediante aliquote progressive per scaglioni. à‰ l’ipotesi che si applica sempre, qualora il contribuente non scelga espressamente una delle altre strade possibili o non ne possieda i requisiti.

Se il contribuente invece èun soggetto IRES oppure èun soggetto IRPEF che nonostante la cessione proseguirà  ugualmente un’attività  d’impresa, gli èconsentito in alternativa optare per la tassazione rateale, purchè l’azienda sia stata detenuta per almeno tre anni prima della cessione. Ciಠsignifica che egli potrà  ripartire la plusvalenza in pi๠quote annuali di pari importo, fino ad un massimo di cinque.

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Guida al trasferimento d’azienda (VIII)

Quando nel novero dei beni compresi nella cessione sono presenti anche degli immobili, ènecessario provvedere alla loro voltura catastale; se poi questi beni sono soggetti ad ipoteca a favore di un terzo creditore, anche i registri ipotecari andranno aggiornati.

Questo comporta l’applicazione di ulteriori imposte a carico dell’acquirente, la cui base imponibile èla stessa determinata ai fini dell’imposta di registro. In particolare, per l’imposta catastale si applica l’aliquota del 1%, mentre per l’imposta ipotecaria si utilizza l’aliquota del 2 o del 3% a seconda delle situazioni.

Se tuttavia il cessionario si impegna a proseguire l’attività  d’impresa per almeno cinque anni, allora la cessione èsente da entrambe le imposte.
L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda non èmai imponibile ai fini IRAP, per esclusione espressamente prevista dalla legge.

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Guida al trasferimento d’azienda (VII)

Dopo le questioni di carattere civilistico, vediamo ora le tematiche tributarie legate alla cessione di un’azienda o di un ramo di essa.
Come già  accennato, l’operazione èsclusa dal campo di applicazione dell’IVA, e per questo motivo non deve nemmeno essere fatturata. Puಠessere perಠnecessario da parte sia del cedente che del cessionario presentare le denunce IVA di inizio, variazione o cessazione dell’attività , a seconda dei casi.

In compenso, tale cessione dovrà  essere comunicata entro venti giorni all’ufficio del Registro, e naturalmente sconterà  l’imposta di registro.
Per calcolare il tributo da versare, che salvo accordi diversi ricade integralmente sull’acquirente (ma il venditore èobbligato in solido), si applicherà  l’aliquota minima del 3% su una base imponibile che ècostituita non dal corrispettivo stabilito bensଠdal “valore venale di comune commercio” dell’azienda.

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Guida al trasferimento d’azienda (V)

Una conseguenza normativa della cessione dell’azienda èla non concorrenza che si viene ad instaurare fra cedente e cessionario: colui che ha venduto l’azienda, infatti, èobbligato a non avviare alcuna attività  d’impresa nei successivi cinque anni che, per ramo d’attività  e localizzazione geografica, sia tale da poter distrarre anche solo parzialmente la potenziale clientela dell’acquirente.

Naturalmente, occorre valutare attentamente la situazione per valutare se tale obbligo èviolato o meno. Se ad esempio Tizio vende a Caio un ristorante situato in un piccolo centro come Assisi, èvidente che se ne aprisse un altro nello stesso luogo toglierebbe a Caio parte della sua clientela.
Se perಠil vecchio locale fosse ad un capo di una grande città  come Roma e il nuovo fosse collocato dalla parte opposta, si puಠritenere che l’obbligo di non concorrenza sia rispettato.

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Guida al trasferimento d’azienda (VI)

Le regole per la cessione di un’azienda o di un ramo di essa sono applicabili, in quanto compatibili, anche negli altri due casi di trasferimento, nei quali il titolare sceglie di dare temporaneamente in gestione la sua attività  ad un terzo.

La prima soluzione èquella dell’usufrutto: il vecchio titolare dell’azienda rimane nudo proprietario, mentre il soggetto subentrante ne diviene, appunto, usufruttuario.

Si hanno perಠalcune particolarità  da ricordare: innanzitutto, salvo accordi diversi, l’usufruttuario subentra nei crediti del nudo proprietario ma non risponde dei debiti. Ma la differenza pi๠importante rispetto al caso della compravendita èche l’usufruttuario èobbligato ad impegnarsi a fare in modo che la capacità  produttiva e organizzativa dell’azienda non sia danneggiata nel corso degli anni.

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Guida al trasferimento d’azienda (IV)

due soci che si stringono la mano

Secondo le regole generali del diritto privato, se Tizio e Caio stipulano un contratto di qualsiasi tipo non èammesso che Tizio in un secondo momento rinunci all’accordo e si faccia subentrare da Sempronio: è obbligatorio il consenso di Caio, altrimenti la cessione del contratto non ha alcun valore e Tizio continuerà  a rimanere obbligato.

Nel caso di cessione d’azienda, perà², si ha una vistosa deroga. Il cessionario, infatti, subentra automaticamente a tutti i contratti che erano stati stipulati dal cedente senza che vi sia bisogno del consenso dell’altro contraente. Si pensi ai contratti di lavoro: per un operaio non cambia molto svolgere la sua attività  agli ordini di un imprenditore o dell’altro. Per questo motivo, la cessione dei contratti avviene automaticamente.

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Guida al trasferimento d’azienda (III)

Nel seguito si farà  riferimento prevalentemente al trasferimento di un intero complesso aziendale, fermo restando che per il trasferimento di un semplice ramo si applica in toto la medesima disciplina.

Secondo il Codice Civile, la cessione di un’azienda deve essere documentata da un contratto scritto “ad probationem”: ossia, la cessione èvalida anche senza forma scritta, ma se vi fosse necessità  di dimostrarla in tribunale non si puಠfare a meno di esibire un pezzo di carta.

Se perà², come normalmente avviene, all’interno dei beni aziendali èincluso il diritto di proprietà  o altro diritto reale (usufrutto, servità¹, superficie…) su un bene immobile o un bene mobile registrato (veicolo a motore, imbarcazione, velivolo…), oppure un diritto di godimento (locazione, comodato…) di durata superiore ai nove anni sui medesimi beni, allora èindispensabile ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata: in mancanza, la cessione ènulla.

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Guida al trasferimento d’azienda (II)

Si parla di “ramo d’azienda” quando si prendono in considerazione solo una parte dei beni componenti il complesso aziendale, che perಠpresentano ugualmente quel vincolo funzionale di cui si èparlato: in questo senso, il ramo puಠessere scorporato dall’azienda e andare a costituire un’azienda a se stante.

Un esempio tipico èquello di una catena di negozi: se una delle filiali fosse ceduta ad un terzo e costui proseguisse in proprio l’attività  in quella sede, allora quanto avvenuto èindiscutibilmente la cessione di un ramo d’azienda.

Ma se al contrario mancasse questa sinergia fra le singole componenti trasferite, allora avremo a che fare semplicemente con la separata cessione di tanti beni (arredi, cancelleria…).
Individuare se si èavuta una cessione di un ramo d’azienda oppure di tanti singoli beni èun compito di grande importanza, anche e soprattutto per i suoi riflessi fiscali.

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Guida al trasferimento d’azienda (I)

Secondo l’articolo 2555 del Codice Civile, l’azienda è“il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
La dottrina economica, nel corso degli anni, ha elaborato decine di altre definizioni, semplici o complesse, sul significato del termine “azienda”.

In particolare, tutte pongono l’accento sul fatto che essa assume un valore e un significato maggiore rispetto alla semplice sommatoria dei beni e dei diritti che la costituiscono: il fatto che questi si connettano gli uni con gli altri e che siano vincolati al raggiungimento delle finalità  stabilite dall’imprenditore (reddituali, di crescita dimensionale…) determinano una sinergia funzionale che rende l’azienda qualcosa di pi๠e di diverso rispetto ad un mero coacervo di beni.

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L’apertura domenicale favorisce lo sviluppo

Uno studio pubblicato da Federdistribuzione, l’associazione imprenditoriale che raggruppa i grandi centri commerciali ma anche esercenti di minori dimensioni, dimostra come la domenica sia mediamente il giorno della settimana in cui le vendite sono pi๠elevate, dopo il sabato. A differenza del sabato e dei giorni feriali, perà², l’apertura alla domenica èrelativamente rara, posto che la legislazione vigente e parte dei sindacati vedono con un certo sfavore la deroga al tradizionale riposo domenicale.

In altri Paesi europei, come la Gran Bretagna e la Spagna, lo shopping domenicale èun’abitudine ben pi๠comune che da noi.

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I negozi italiani spopolano all’estero

A dispetto delle difficoltà  economiche che hanno costretto mezzo mondo a tirare la cinghia anche solo rispetto a pochi mesi fa, c’ almeno un settore in cui l’Italia la fa da padrona nei mercati internazionali: si tratta dell’apertura dei negozi all’estero (fenomeno chiamato “retailing”), in cui le principali marche del nostro Paese temono davvero pochi confronti.

Si calcola che circa il 16,6% dei movimenti complessivi di retailing avvenuti nel 2008 siano dovuti ad aziende italiane, un risultato per il quale il Belpaese supera il suo competitor pi๠temibile, gli Stati Uniti, che seguono con il 14,2%. A fare la parte del leone, naturalmente, sono i marchi legati all’abbigliamento e alla profumeria.

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Sostegno a chi “rottama” un negozio

negozio giuridico

Il concetto di “rottamazione” di un negozio èin realtà  privo di senso, ma questo èil termine con cui nel linguaggio corrente era conosciuto anni fa un incentivo, a favore dei piccoli commercianti, che èstato recentemente riproposto e approvato all’interno delle numerose misure anticrisi e a sostegno dei bassi redditi.

La riproposizione della vecchia normativa, in uso alla fine dello scorso decennio, èpressochè identica all’originale, per cui la sua applicazione non dovrebbe presentare grandi difficoltà  concrete, trattandosi di uno strumento già  collaudato a suo tempo.

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Dichiarazione dei redditi 2009: un quadro di sintesi (III)

deducibilità  spese di rappresentanza

Per le persone fisiche dotate di partita IVA e per tutti i soggetti differenti (enti e società  di ogni genere) la dichiarazione dei redditi ècerto pi๠complessa e molto tecnica nei dettagli della sua redazione.

Per tutti costoro, comunque, la novità  pi๠interessante non ètanto ciಠche c’ all’interno di UNICO bensଠquello che non c’ pià¹: il quadro dedicato al calcolo dell’IRAP. Da quest’anno, infatti, l’IRAP èdichiarata all’interno di un modello (il Modello IRAP, appunto) a se stante.

Le date per l’invio della dichiarazione e per il versamento di saldo e acconti, comunque, sono le stesse della dichiarazione dei redditi.

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Dichiarazione dei redditi 2009: un quadro di sintesi (II)

La scelta fra UNICO e UNICO-Mini non riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, nè i titolari di partita IVA: per essi la dichiarazione da compilare èsolo UNICO (in versione PF, SP, SC o ENC a seconda che si tratti di persone fisiche, società  di persone, società  di capitali o enti non commerciali).

UNICO e UNICO-Mini sono compilabili anche dai lavoratori dipendenti, i parasubordinati e i pensionati: per essi, tuttavia, se non ci sono particolari ostacoli ècerto meglio compilare il Modello 730, pi๠semplice da redigere e viatico per rimborsi d’imposta molto rapidi.

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