Secondo il Codice Civile, la cessione di un’azienda deve essere documentata da un contratto scritto “ad probationemâ€: ossia, la cessione èvalida anche senza forma scritta, ma se vi fosse necessità di dimostrarla in tribunale non si puಠfare a meno di esibire un pezzo di carta.
Se perà², come normalmente avviene, all’interno dei beni aziendali èincluso il diritto di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, servità¹, superficie…) su un bene immobile o un bene mobile registrato (veicolo a motore, imbarcazione, velivolo…), oppure un diritto di godimento (locazione, comodato…) di durata superiore ai nove anni sui medesimi beni, allora èindispensabile ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata: in mancanza, la cessione ènulla.