La fattura dalla A alla Z (undicesima parte)

Elenchiamo adesso alcune informazioni sparse sulla fatturazione che èbene comunque conoscere.

Se il cedente èuna società , occorre indicare il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e la sede della Camera di Commercio corrispondente. Se si tratta di società  di capitali occorre indicare anche la quota di capitale sociale effettivamente versato.

Se si tratta di una società  soggetta al controllo di un’altra, occorre evidenziare tale situazione fornendo anche i dati anagrafici della controllante.
Se l’operazione èdocumentata da un documento di trasporto, l’emissione della fattura puಠessere differita fino al giorno 15 del mese successivo.

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La fattura dalla A alla Z (decima parte)

Se l’operazione eseguita èimponibile ai fini IVA (e dunque non è“esente” o “non imponibile”), il passaggio successivo consiste nell’indicazione dell’aliquota applicata. L’aliquota IVA ordinaria èpari al 20%; per alcune tipologie di beni o servizi, tuttavia, sono stabilite percentuali ridotte per motivi socio-politici: 10% e 4%.

Dopodichè occorrerà  indicare l’imposta sull’operazione, determinata tramite una semplice moltiplicazione fra la base imponibile e l’aliquota. Qualora, come talvolta capita, con uno stesso documento sono fatturate diverse operazioni soggette ad aliquote distinte, occorre tenere separate sia le componenti della base imponibile che le relative imposte, che andranno poi sommate in coda.
La somma della base imponibile e dell’imposta costituisce un altro elemento indispensabile: il totale della fattura.

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La fattura dalla A alla Z (nona parte)

Per ogni tipo di imposta, èdefinito “base imponibile” l’importo utilizzato per determinare l’entità  del tributo. Nell’IVA, l’indicazione della base imponibile èun elemento di importanza basilare all’interno del contenuto minimo della fattura, ed èsolitamente costituito dal prezzo di vendita del bene ceduto o dell’onorario per il servizio offerto.

Tuttavia, un’operazione èimponibile anche quando non èprevisto un corrispettivo: per esempio, quando un bene dell’impresa èdestinato all’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore, oppure quando èceduto gratuitamente a terzi. La presenza dei tre requisiti dell’IVA (soggettivo, oggettivo e geografico) fa sଠche comunque l’operazione vada fatturata e soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

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La fattura dalla A alla Z (ottava parte)

Esaminiamo dunque il contenuto minimo obbligatorio di ogni fattura.
Innanzitutto, essa deve contenere la data di emissione e il numero. Ogni fattura, infatti, deve essere numerata progressivamente per anno solare; èanche ammesso detenere distinte numerazioni, quando ve ne sia l’esigenza.

Per esempio, ipotizziamo una società  con due filiali in due città  diverse: èvidente che per motivi pratici sarebbe troppo complesso ricondurre le fatture di entrambi ad una stessa numerazione. Percià², sarà  bene adottare due numerazioni diverse, da contraddistinguere magari aggiungendo una lettera. Per cui, la prima filiale numererà  le sue fatture 1/A, 2/A, 3/A eccetera, mentre la seconda le chiamerà  1/B, 2/B, 3/B e cosଠvia.

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La fattura dalla A alla Z (settima parte)

Una volta stabilito quando e come emettere la fattura, si tratta di vedere il “cosa”, ossia il contenuto della fattura.

L’articolo 21 della legge IVA stabilisce il contenuto minimo: si tratta cioèdegli elementi che obbligatoriamente devono comparire sempre nella fattura. Oltre a questi dati, perà², l’emittente puಠinserire liberamente ogni altro elemento che desideri: i loghi aziendali, i messaggi pubblicitari, il numero di fax, le scadenze di pagamento ecc.

La stessa libertà  riguarda anche il formato della fattura, se cartacea: non ha nessuna importanza se si preferisce ricorrere a moduli prestampati o creati dallo stesso emittente, nè se si ricorre al formato A4 o ad uno meno comune.

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La fattura dalla A alla Z (sesta parte)

L’obbligo di emettere la fattura, com’ ovvio, ricade solitamente su colui che presta il servizio o cede il bene oggetto dell’operazione (il cedente) nei confronti della controparte, il cliente o committente di turno (il cessionario).

Vi sono tuttavia alcuni casi previsti dalla legge in cui l’obbligo di emettere la fattura ricade sul cessionario: sarà  quest’ultimo, dunque, ad emettere due copie del documento, di cui una andrà  nelle mani del cedente. Ovviamente questo èpossibile solo quando anche il cessionario ètitolare di partita IVA.

Questo meccanismo èdefinito “di inversione contabile” (o “reverse-charge”), ed èadottato talvolta come misura contro l’evasione, altre volte per semplificare gli adempimenti dei piccoli esercenti.

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La fattura dalla A alla Z (quinta parte)

Sia per il cedente che per il cessionario, la fattura va conservata per motivi fiscali fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione, o del sesto anno se la relativa dichiarazione IVA non èstata presentata oppure èstata dichiarata nulla.

Se in questo frattempo sono iniziate attività  di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, la fattura va conservata fino alla conclusione di tali operazioni, se esse terminano oltre le date indicate.

Si ricorda, inoltre, che per tutti gli imprenditori non agricoli e non “piccoli” (secondo la definizione dell’art. 2083 del Codice Civile), le fatture e tutti gli altri documenti aziendali vanno conservati per dieci anni per gli scopi civilistici, come il loro utilizzo come mezzo di prova nei processi civili e fallimentari.

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La fattura dalla A alla Z (quarta parte)

La fattura deve essere sempre emessa in duplice copia: una da consegnare al cliente e l’altra da conservare da parte dell’emittente.

Esistono due modalità  di emissione: il sistema analogico e quello elettronico. La fattura analogica èquella tradizionale, su carta. La fattura elettronica, invece, èredatta utilizzando un sistema basato sulla firma digitale e sulla marca temporale, in cui sono assicurate sia la provenienza e datazione della fattura, sia la sua immodificabilità  nel tempo. Le caratteristiche tecniche della fattura elettronica sono stabilite da alcuni decreti ministeriali molto dettagliati.

à‰ tuttavia da precisare che la fattura puಠessere emessa in formato elettronico solo se il cliente accetta tale sistema: altrimenti, èobbligatoria l’emissione analogica.

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La fattura dalla A alla Z (terza parte)

Le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti sono dunque da fatturare sempre. Ma quando deve essere emessa la fattura?

La legge stabilisce alcune regole molto precise: se l’operazione consiste in una cessione di beni immobili conta la data dell’atto pubblico di cessione, mentre se si tratta di beni mobili conta la data della loro consegna o spedizione.

Per le prestazioni di servizi, invece, la fattura va emessa al momento dell’incasso del corrispettivo, a meno che non si tratti di forniture continuative (per esempio, un abbonamento all’ADSL) per cui la fattura va emessa periodicamente alle scadenze contrattuali concordate.

In tutti i casi, se la somma viene incassata precedentemente alle date indicate, la fattura va emessa al momento dell’incasso. Se viene incassato un anticipo o un acconto, l’operazione va subito fatturata per l’ammontare dello stesso.

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La fattura dalla A alla Z (seconda parte)

Il requisito cosiddetto “geografico” presenta le conseguenze pi๠complesse, se analizziamo le operazioni che si svolgono a cavallo di pi๠Paesi.

Innanzitutto, occorre distinguere le operazioni di importazione ed esportazione dagli acquisti e cessioni intracomunitarie: con le prime si fa riferimento alle operazioni a cavallo fra l’Italia e uno Stato extracomunitario, mentre nelle seconde èinvece coinvolto un’altra nazione membro della UE.
La legge definisce operazioni imponibili le importazioni, da chiunque siano effettuate (inclusi i privati cittadini), mentre le cessioni all’esportazione costituiscono una categoria a sè stante, le “non imponibili”.

Al momento, gli acquisti intracomunitari sono assimilati alle importazioni, mentre le cessioni intracomunitarie sono associate alle esportazioni.

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La fattura dalla A alla Z (prima parte)

à‰ il documento fiscale di gran lunga pi๠importante, fondamentale tanti ai fini IVA che dell’imposta sui redditi. Alcuni documenti nascono come sue varianti semplificate (la ricevuta fiscale, lo scontrino…), per la redazione di altri i dati delle fatture sono elementi indispensabili (i registri, le dichiarazioni…).

Nonostante questo, sulle modalità  di emissione e sul contenuto delle fatture sono diffusi molti dubbi, e non di rado accade di vedere errori grossolani nella loro compilazione.
Appare dunque utile una guida sulla redazione della fattura, al fine di sgombrare il campo dai dubbi. Poichè la fattura èdescritta dal Testo Unico dell’Imposta sul Valore Aggiunto (DPR 633/1972), sembra necessario offrire alcune definizioni di base.

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Certificazione del rapporto di lavoro

Accanto alla forma di rapporto lavorativo tradizionale (lavoro dipendente a tempo indeterminato), esiste oggi una pluralità  di fattispecie che ne differiscono in misura maggiore o minore e che ètalvolta difficile da qualificare.

Eppure, sapere con certezza che tipologia di rapporto si èinstaurato èindispensabile per individuare i diritti e gli obblighi a carico di entrambi.

E, naturalmente, non ha nessuna rilevanza il nome dato dalle parti al loro rapporto: conta, infatti, come esso si svolge effettivamente. Non sono pochi, ad esempio, i rapporti definiti in teoria di collaborazione coordinata e continuativa che il tribunale ha in realtà  identificato come di lavoro subordinato a tutti gli effetti.

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La propaganda degli agricoltori trova un beneficio

La legge finanziaria per il 2007 aveva introdotto un credito d’imposta a favore degli imprenditori agricoli che, a determinate condizioni, svolgessero attività  di promozione per diffondere i propri prodotti presso rivenditori o consumatori esteri. La finalità  era dunque quella di sostenere il made-in-Italy alimentare sui mercati internazionali.

Tale agevolazione, tuttavia, non èmai divenuta operativa per la mancanza di un decreto attuativo che ne definisse i meccanismi nel dettaglio.

La recentissima legge 205 del 30 dicembre 2008, che ha convertito un precedente decreto, ha in buona parte riscritto la vecchia norma e stabilito nuove regole per soddisfarne la stessa finalità .

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Agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno (seconda parte)

Per determinare l’ammontare dell’agevolazione spettante con l’impiego della “Visco-Sud” occorre innanzitutto determinare, distintamente per ciascuna delle tre categorie di investimenti ammissibili, la differenza fra le spese sostenute nel singolo esercizio e le quote di ammortamento di competenza, senza contare perಠgli ammortamenti riferiti proprio ai nuovi acquisti.

In caso di impresa di nuova costituzione, ovviamente, il sottraendo della differenza descritta sarà  pari a zero.
Il risultato di tali calcoli va poi moltiplicato per l’intensità  d’aiuto.
Ipotizziamo una società  di medie dimensioni che operi a Salerno da diversi anni e che acquisti nel 2009 impianti e macchinari per cinquantamila euro.

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Agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno (prima parte)

Nel corso degli anni il legislatore fiscale ha dimostrato una fantasia senza limiti per favorire gli investimenti da parte degli imprenditori nazionali ed esteri nelle Regioni pi๠povere e disagiate del nostro Paese.

Non tutti questi strumenti, tuttavia, sono riusciti a soddisfare gli ambiziosi obiettivi prefissati, con dispersione “a pioggia” dei fondi a disposizione e frequente effimerità  degli investimenti eseguiti. Cosicchè, il legislatore èdovuto pi๠volte intervenire per rivedere e talvolta ricostruire da capo queste misure, per renderle pi๠efficaci e adeguate ai tempi.

L’ultimo intervento in ordine di tempo, che ha sostituito ogni soluzione precedente, èstato posto in essere da parte di Vincenzo Visco a partire dal 2007 e fino al 2013, con l’introduzione della cosiddetta “Visco-Sud”, misura confermata dal successore Tremonti.

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