Per i primi tre anni l’euro veniva utilizzato solo contabilmente, per le quotazioni sui mercati, sui bilanci, sui conti correnti. Dal 2002, invece, èdivenuta la moneta reale che pesa ancora oggi nelle nostre tasche e in quelle dei cittadini di altri quindici Stati comunitari (l’ultimo aderente, la Slovacchia, èntrato nel club nel 2009) e di altri Paesi dove esso si usa comunque in virt๠di accordi internazionali, come San Marino.
La fattura dalla A alla Z (dodicesima parte)
Redigere una fattura èun’operazione laboriosa, e per queste figure, che effettuano magari centinaia di transazioni ogni giorno, sarebbe troppo complesso fatturarle tutte.
Ad alcuni di loro la legge consente perciಠdi non emettere proprio niente: si pensi agli edicolanti.
Altri, invece, possono scegliere di emettere ricevute o scontrini fiscali, che sono una sorta di “fattura semplificataâ€;
La fattura dalla A alla Z (undicesima parte)
Se il cedente èuna società , occorre indicare il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e la sede della Camera di Commercio corrispondente. Se si tratta di società di capitali occorre indicare anche la quota di capitale sociale effettivamente versato.
Se si tratta di una società soggetta al controllo di un’altra, occorre evidenziare tale situazione fornendo anche i dati anagrafici della controllante.
Se l’operazione èdocumentata da un documento di trasporto, l’emissione della fattura puಠessere differita fino al giorno 15 del mese successivo.
La fattura dalla A alla Z (decima parte)
Dopodichè occorrerà indicare l’imposta sull’operazione, determinata tramite una semplice moltiplicazione fra la base imponibile e l’aliquota. Qualora, come talvolta capita, con uno stesso documento sono fatturate diverse operazioni soggette ad aliquote distinte, occorre tenere separate sia le componenti della base imponibile che le relative imposte, che andranno poi sommate in coda.
La somma della base imponibile e dell’imposta costituisce un altro elemento indispensabile: il totale della fattura.
La fattura dalla A alla Z (nona parte)
Tuttavia, un’operazione èimponibile anche quando non èprevisto un corrispettivo: per esempio, quando un bene dell’impresa èdestinato all’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore, oppure quando èceduto gratuitamente a terzi. La presenza dei tre requisiti dell’IVA (soggettivo, oggettivo e geografico) fa sଠche comunque l’operazione vada fatturata e soggetta all’imposta sul valore aggiunto.
La fattura dalla A alla Z (ottava parte)
Innanzitutto, essa deve contenere la data di emissione e il numero. Ogni fattura, infatti, deve essere numerata progressivamente per anno solare; èanche ammesso detenere distinte numerazioni, quando ve ne sia l’esigenza.
Per esempio, ipotizziamo una società con due filiali in due città diverse: èvidente che per motivi pratici sarebbe troppo complesso ricondurre le fatture di entrambi ad una stessa numerazione. Percià², sarà bene adottare due numerazioni diverse, da contraddistinguere magari aggiungendo una lettera. Per cui, la prima filiale numererà le sue fatture 1/A, 2/A, 3/A eccetera, mentre la seconda le chiamerà 1/B, 2/B, 3/B e cosଠvia.
La fattura dalla A alla Z (settima parte)
L’articolo 21 della legge IVA stabilisce il contenuto minimo: si tratta cioèdegli elementi che obbligatoriamente devono comparire sempre nella fattura. Oltre a questi dati, perà², l’emittente puಠinserire liberamente ogni altro elemento che desideri: i loghi aziendali, i messaggi pubblicitari, il numero di fax, le scadenze di pagamento ecc.
La stessa libertà riguarda anche il formato della fattura, se cartacea: non ha nessuna importanza se si preferisce ricorrere a moduli prestampati o creati dallo stesso emittente, nè se si ricorre al formato A4 o ad uno meno comune.
La fattura dalla A alla Z (sesta parte)
Vi sono tuttavia alcuni casi previsti dalla legge in cui l’obbligo di emettere la fattura ricade sul cessionario: sarà quest’ultimo, dunque, ad emettere due copie del documento, di cui una andrà nelle mani del cedente. Ovviamente questo èpossibile solo quando anche il cessionario ètitolare di partita IVA.
Questo meccanismo èdefinito “di inversione contabile†(o “reverse-chargeâ€), ed èadottato talvolta come misura contro l’evasione, altre volte per semplificare gli adempimenti dei piccoli esercenti.
La fattura dalla A alla Z (quinta parte)
Se in questo frattempo sono iniziate attività di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, la fattura va conservata fino alla conclusione di tali operazioni, se esse terminano oltre le date indicate.
Si ricorda, inoltre, che per tutti gli imprenditori non agricoli e non “piccoli†(secondo la definizione dell’art. 2083 del Codice Civile), le fatture e tutti gli altri documenti aziendali vanno conservati per dieci anni per gli scopi civilistici, come il loro utilizzo come mezzo di prova nei processi civili e fallimentari.
La fattura dalla A alla Z (quarta parte)
Esistono due modalità di emissione: il sistema analogico e quello elettronico. La fattura analogica èquella tradizionale, su carta. La fattura elettronica, invece, èredatta utilizzando un sistema basato sulla firma digitale e sulla marca temporale, in cui sono assicurate sia la provenienza e datazione della fattura, sia la sua immodificabilità nel tempo. Le caratteristiche tecniche della fattura elettronica sono stabilite da alcuni decreti ministeriali molto dettagliati.
à‰ tuttavia da precisare che la fattura puಠessere emessa in formato elettronico solo se il cliente accetta tale sistema: altrimenti, èobbligatoria l’emissione analogica.
La fattura dalla A alla Z (terza parte)
La legge stabilisce alcune regole molto precise: se l’operazione consiste in una cessione di beni immobili conta la data dell’atto pubblico di cessione, mentre se si tratta di beni mobili conta la data della loro consegna o spedizione.
Per le prestazioni di servizi, invece, la fattura va emessa al momento dell’incasso del corrispettivo, a meno che non si tratti di forniture continuative (per esempio, un abbonamento all’ADSL) per cui la fattura va emessa periodicamente alle scadenze contrattuali concordate.
In tutti i casi, se la somma viene incassata precedentemente alle date indicate, la fattura va emessa al momento dell’incasso. Se viene incassato un anticipo o un acconto, l’operazione va subito fatturata per l’ammontare dello stesso.
La fattura dalla A alla Z (seconda parte)
Innanzitutto, occorre distinguere le operazioni di importazione ed esportazione dagli acquisti e cessioni intracomunitarie: con le prime si fa riferimento alle operazioni a cavallo fra l’Italia e uno Stato extracomunitario, mentre nelle seconde èinvece coinvolto un’altra nazione membro della UE.
La legge definisce operazioni imponibili le importazioni, da chiunque siano effettuate (inclusi i privati cittadini), mentre le cessioni all’esportazione costituiscono una categoria a sè stante, le “non imponibiliâ€.
Al momento, gli acquisti intracomunitari sono assimilati alle importazioni, mentre le cessioni intracomunitarie sono associate alle esportazioni.
La fattura dalla A alla Z (prima parte)
Nonostante questo, sulle modalità di emissione e sul contenuto delle fatture sono diffusi molti dubbi, e non di rado accade di vedere errori grossolani nella loro compilazione.
Appare dunque utile una guida sulla redazione della fattura, al fine di sgombrare il campo dai dubbi. Poichè la fattura èdescritta dal Testo Unico dell’Imposta sul Valore Aggiunto (DPR 633/1972), sembra necessario offrire alcune definizioni di base.
Certificazione del rapporto di lavoro
Eppure, sapere con certezza che tipologia di rapporto si èinstaurato èindispensabile per individuare i diritti e gli obblighi a carico di entrambi.
E, naturalmente, non ha nessuna rilevanza il nome dato dalle parti al loro rapporto: conta, infatti, come esso si svolge effettivamente. Non sono pochi, ad esempio, i rapporti definiti in teoria di collaborazione coordinata e continuativa che il tribunale ha in realtà identificato come di lavoro subordinato a tutti gli effetti.
La propaganda degli agricoltori trova un beneficio
Tale agevolazione, tuttavia, non èmai divenuta operativa per la mancanza di un decreto attuativo che ne definisse i meccanismi nel dettaglio.
La recentissima legge 205 del 30 dicembre 2008, che ha convertito un precedente decreto, ha in buona parte riscritto la vecchia norma e stabilito nuove regole per soddisfarne la stessa finalità .