Diritto d’interpello: prima parte

I casi della vita sono infiniti, e per quanto una legge possa essere dettagliata, ci saranno sempre degli interstizi non regolamentati fra un articolo e l’altro.

Il discorso diventa tanto pi๠valido se analizziamo la sfera della normativa tributaria. Nel nostro Paese, la produzione di leggi, decreti e regolamenti èsempre stata cosଠfrequente e spesso contraddittoria da lasciare spazio ad un’infinità  di dubbi sull’applicazione concreta di questo bagaglio normativo nella vita di tutti i giorni. E cosà¬, capita ad ogni contribuente di imbattersi in una situazione nella quale non sa esattamente quale norma applicare, o come essa debba essere interpretata in relazione al suo problema.

Nei Paesi anglosassoni èstato introdotto da molti anni un istituto, il ruling, che ha avuto cosଠtanto successo da essere stato esportato in tempi successivi anche in altri Paesi.

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Job-sharing: il lavoro ripartito

job sharing

Fra i tanti contratti introdotti nel nostro ordinamento dalla controversa e celeberrima legge-Biagi, uno dei meno noti e pi๠anomali ècertamente il lavoro ripartito, definito pi๠comunemente job-sharing, secondo la dizione anglosassone. In effetti, èuna tipologia di contratto di lavoro subordinato che ènata anni addietro negli Stati Uniti, e solo in tempi molto recenti si ècercato di introdurla in Europa.

Per il momento, comunque, non sembra avere avuto grande diffusione, forse anche per la sua scarsa notorietà ; e tuttavia, in condizioni particolari potrebbe essere una soluzione ottima per i lavoratori, soprattutto quando hanno anche una seconda attività  (di lavoro o di studio).

In pratica, si ha a che fare con un contratto di lavoro subordinato che nelle sue caratteristiche generali (diritti e obblighi reciproci, stipulazione ed estinzione, orario, ferie ecc.) non si discosta in alcun modo dalla tipologia ordinaria. La differenza consiste nel fatto che, a fonte di un unico datore, avremo due o pi๠lavoratori.

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Per le imprese liguri il futuro si chiama zona franca

Sebbene i progetti del governatore Burlando sull’innovazione tecnologica, per la gran parte delle imprese operanti in Liguria, soprattutto di piccole e medie dimensioni, ben pi๠coinvolgente èl’ipotesi della zona franca.

Il Comune costiero di Ventimiglia (IM), l’ultimo prima del confine con la Francia, spera infatti di poter diventare presto una terra dove le piccole aziende siano esenti dall’imposizione fiscale. Questa innovazione non solo potrebbe arrecare un giovamento enorme, com’ ovvio, alle imprese ivi localizzate, ma avere un effetto a catena benefico sull’intera economia ligure.

Nei prossimi mesi dovrebbero infatti arrivare a termine il progetto istitutivo di ventidue zone franche site in aree urbane a forte disagio sociale ed economico, di cui Ventimiglia sarà  l’unica localizzata nel Nord. Sarà  anche la pi๠piccola di tutte, e le imprese che vi saranno avviate godranno di rilevantissimi sgravi fiscali in termini di IRPEF, IRAP, ICI e contributi previdenziali.

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Claudio Burlando e la Liguria puntano sull’innovazione

Claudio Burlando

Il governatore Claudio Burlando ci crede veramente. Per il rilancio economico della sua Regione, stretta fra le Alpi e il mare, la strada maestra deve essere quella dell’innovazione in tutti i campi dell’alta tecnologia.

La Liguria sforna decine di giovani ricercatori di livello eccellente, ma la maggior parte di essi deve cercare lavoro al di fuori dei confini regionali se non addirittura all’estero, per la carenza di opportunità  offerte dalla terra d’origine.

E l’economia ligure soffre giorno dopo giorno lo smantellamento progressivo dei propri colossi industriali, a partire dall’Italsider, in crisi forse irreversibile.
Circa una cinquantina di milioni di euro sono stati recentemente stanziati da Burlando per sostenere la domanda di innovazione e le reti fra imprese ed enti di ricerca pubblici e privati. Ma la vera punta di diamante della sua amministrazione sarà  lo stanziamento di trecento milioni destinati a finanziare nuovi bandi per il sostegno alla creazione di imprese basate sull’innovazione.

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Donare un’ora di lavoro alle Onlus

L’Agenzia delle Entrate ha emanato un documento di prassi (la risoluzione n. 441/2008) in cui spiega la complessa procedura da adottare perchè una singola forma di liberalità  sia riconosciuta fiscalmente. Si tratta della pratica, ormai frequente, con cui i lavoratori di una data azienda o di un intero comparto produttivo decidono di regalare una o pi๠ore di lavoro ad una singola Onlus, solitamente in occasione di una precisa iniziativa benefica.

In sostanza, la retribuzione corrispondente èdonata alla Onlus mediante il datore di lavoro.
La liberalità  èassimilata a una normale operazione di beneficenza, e dunque consente la detrazione dall’IRPEF per il 19%, entro il limite di 2.065,83 euro. E tuttavia, per tale detrazione èrichiesta una complessa procedura delineata dalla recente risoluzione, che consente di individuare con precisione l’entità  delle somme devolute e i nominativi dei lavoratori partecipanti.

Innanzitutto, occorre che l’intera somma riferita a tutti i lavoratori aderenti sia devoluta dal datore di lavoro tramite bonifico bancario la cui causale dovrà  descrivere il tipo di donazione effettuata, il numero complessivo degli aderenti e il mese di riferimento. Il datore dovrà  poi redigere degli elenchi dettagliati di tutti i lavoratori aderenti e delle relative somme donate, distinguendo mese per mese.

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Dalla UE un monito forte sulle pensioni

Pensione

La notizia èpassata forse inosservata, ma non c’ dubbio che la sentenza della Corte di Giustizia depositata lo scorso 13 novembre abbia fatto venire i sudori freddi al Ministro dell’Economia Giulio Tremonti. Il principio fissato dai giudici comunitari èdi quelli destinati a fare storia: non èammissibile che uomini e donne vadano in pensione ad età  differenti.

Secondo l’attuale normativa, i dipendenti pubblici di sesso maschile raggiungono l’età  per la pensione di vecchiaia a 65 anni e le donne a 60. Poichè perಠa versare le pensioni èlo Stato (tramite l’apposito ente previdenziale, l’INPDAP), esse sono da considerarsi a tutti gli effetti come retribuzioni.
La UE infatti ritiene di carattere retributivo ogni somma che un datore di lavoro eroga all’ex dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro. E poichè nel caso in questione, lo Stato riveste sia il ruolo di datore che di erogatore delle somme, la pensione dei dipendenti pubblici èa tutti gli effetti una forma di retribuzione. E ovviamente non èconsentito stabilire discriminanti fra uomini e donne nel percepire una retribuzione, nemmeno per questioni di età .

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Regime fiscale dell’impresa familiare

regime fiscale delle impresa familiare

Fermi restando i diritti amministrativi e patrimoniali concessi ai familiari dal Codice Civile, perchè l’impresa familiare sia riconosciuta da un punto di vista fiscale occorrono diversi requisiti, messi in luce dalla circolare ministeriale n. 98/2000.

Se non sono rispettati tali requisiti, l’intero reddito d’impresa proveniente dall’azienda di famiglia èimputato al titolare, e dunque sarà  tassato al 100% in capo a costui.
Innanzitutto, occorre che essa sia stata costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata fin dall’inizio. Se questa forma solenne viene adottata successivamente, essa produce efficacia fiscale solo a partire dall’esercizio seguente.

In secondo luogo, occorre che il singolo familiare non abbia fuori dall’azienda un’attività  d’impresa o di lavoro autonomo, e nemmeno che sia dipendente di terzi.
Gli utili sono da ripartirsi fiscalmente secondo la quantità  e qualità  del lavoro prestato. In tutti i casi, almeno il 51% del reddito èda attribuirsi al titolare.
Secondo le stesse proporzioni, vanno ripartiti i crediti d’imposta o altre agevolazioni fiscali, cosଠcome le ritenute d’acconto subite. Al contrario, le eventuali perdite di impresa sono in ogni caso attribuite esclusivamente al capofamiglia.

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Impresa a conduzione familiare: seconda parte

business

In una “normale” impresa individuale, il titolare puಠliberamente decidere le linee-guida del funzionamento della sua ditta, senza dover rendere conto a nessuno delle sue scelte. Ma nell’impresa familiare, il discorso diventa ben pi๠complesso.

Tutte le decisioni principali, quelle cioèriguardanti l’impiego degli utili, gli indirizzi produttivi, la stessa cessazione dell’impresa, devono essere prese da tutti i familiari impegnati nell’attività . Le decisioni sono prese a maggioranza, secondo il principio cosiddetto “capitario”: ogni familiare ha cioèdiritto ad un voto, senza alcuna eccezione.

I familiari, inoltre, hanno diritto ad una quota degli utili e degli incrementi di valore che l’azienda acquista anno dopo anno, in proporzione alla quantità  e alla qualità  del lavoro prestato. àˆ facile comprendere che queste proporzioni siano tutt’altro che facili da determinare.
Ancora: se l’imprenditore intende cedere a terzi l’azienda (e i familiari, come già  detto, hanno approvato la cessione a maggioranza), gli stessi hanno diritto di prelazione sull’acquisto.
àˆ da notare che non ha rilevanza alcuna il titolo per cui i familiari prestano il loro lavoro: che siano inquadrati come dipendenti, come collaboratori a progetto o in altra forma, questo non cambia nulla sui diritti che gli sono riconosciuti.

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Impresa a conduzione familiare: prima parte

imprenditoreIl diritto di famiglia italiano fu completamente riformato nel 1975. Il sistema previgente era impostato su antichi retaggi ormai anacronistici, come il ruolo di capofamiglia assegnato al marito-padre con tutti i diritti conseguenti, e divenuti largamente incostituzionali con l’emanazione, diversi decenni prima, della Carta fondamentale della Repubblica.

Un po’ a sorpresa, tuttavia, l’auspicata e complessa riforma del diritto familiare introdusse quasi di soppiatto un istituto del tutto nuovo, l’impresa familiare, che destಠe desta tuttora parecchie difficoltà  di ordine pratico. In effetti, distinguere quando un’impresa puಠessere definita “familiare” e quando no èspesso tutt’altro che facile.

E tuttavia èuna differenza di importanza basilare, poichè nell’impresa familiare ritroviamo alcune norme che non trovano paragone in alcun altra legge inerente il diritto commerciale.
All’impresa familiare èdedicato un solo articolo del Codice Civile, il n. 230-bis, introdotto appunto nel nostro ordinamento oltre trent’anni fa.

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Modifica al contratto di lavoro: jus variandi

contratto di lavoro jus variandi

Nella generalità  dei contratti, le parti stabiliscono di comune accordo tutte le singole clausole, e quelle hanno valenza obbligatoria nei confronti di entrambi; qualunque variazione a quanto concordato puಠessere apportata solamente se vi èil consenso di tutte le parti in causa.

Nei contratti di lavoro, perà², il legislatore ha tenuto conto del fatto che la realtà  di ogni ambiente lavorativo èprofondamente dinamica, suscettibile di variazioni di grande impatto anche da un giorno all’altro.

Proprio per semplificare la vita degli imprenditori, la legge ha riconosciuto ai datori di lavoro un potere particolare di cui al contrario i lavoratori non dispongono: lo jus variandi, secondo l’antica dizione del diritto romano.

In sostanza, èil diritto riconosciuto al datore di lavoro di apportare unilateralmente delle modifiche al rapporto di lavoro successivamente alla stipulazione del contratto, a fronte di sopravvenute esigenze della realtà  aziendale, in merito all’oggetto delle prestazioni.

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Prelievo fiscale insostenibile per le imprese

consulenza fiscale in italia

Quando a sparare a zero sul nostro sistema tributario èuna singola statistica, il suo significato èmolto relativo. Quando perà², una dopo l’altra, sono ormai innumerevoli gli studi che arrivano a sostenere le stesse tesi, qualcosa di vero ci deve essere per forza.

Ora èil turno delle ricerche condotte dal gruppo World Bank, che ha messo a confronto 181 nazioni del mondo, confrontandole su due punti di paragone diversi e altrettanto interessanti.

Innanzitutto, si èpresa in considerazione la pressione fiscale reale, definita dal rapporto fra l’insieme delle imposte pagate e gli utili che emergono in bilancio. Se l’IRES italiana sembra avere un peso elevato ma tutto sommato in linea con gli altri Paesi europei, èl’anomalia dell’IRAP a far schizzare verso l’alto il dato complessivo. L’imposta regionale, infatti, non ha alcun paragone nei sistemi impositivi esteri, e la somma di entrambi i tributi porta la pressione fiscale ad un livello insostenibile.

La somma delle rispettive aliquote nominali èrisicata (oggi èal 31,4%), ma in realtà  occorre considerare anche i numerosi costi indeducibili, che rendono ben pi๠elevata la base imponibile e, di conseguenza, il carico fiscale.

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Confindustria a sostegno del Governo

emma marcegaglia di confindustria

E’ un’Emma Marcegaglia molto propositiva, quella che ha chiuso gli “stati generali” di Confindustria a Sanremo (IM), dove le rappresentanze dei produttori manifatturieri hanno cercato di fare il punto sulla difficile situazione economica globale e analizzato i prossimi, annunciati interventi del ministro Tremonti a sostegno dell’Economia.

La Marcegaglia ha ritenuto di dover suggerire alcune misure di natura fiscale tutto sommato contenute, in termini di minor gettito per l’Erario, ma che riuscirebbero a ridare un minimo di respiro alle imprese in un momento di grande difficoltà  di cui non si riesce ancora a vedere la conclusione.

In particolare, la presidentessa di Confindustria ha proposto di elevare dal 30% al 40% la percentuale del Reddito Operativo Lordo su cui calcolare la deducibilità  degli interessi passivi e ha aggiunto di aumentare il tetto massimo delle compensazioni oggi effettuabili nel Modello F24 fra debiti e crediti d’imposta, dall’attuale soglia pari a 516.000 euro circa (il vecchio miliardo di lire, limite fissato ormai parecchi anni addietro) ad un milione.

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TFR e la previdenza integrativa

plico di soldi di un pagamento

Dopo una lunga preparazione, nel 2007 èntrata in vigore la famosa e controversa riforma sul trattamento di fine rapporto. Essa, va subito precisato, non comporta modifiche alle modalità  di determinazione o di tassazione della retribuzione differita, che sono state esaminate negli articoli precedenti.

Una volta stabilito perಠa quanto ammonta il TFR e quando viene erogato al lavoratore, tuttavia, rimaneva oggetto di discussione che sorte esso dovesse avere nel periodo intermedio, fra il momento in cui matura e quello in cui èattribuito al dipendente.

Da sempre, il TFR veniva accantonato nei bilanci aziendali come un fondo a parte. Questo era visto con grande favore dagli imprenditori, in quanto finiva per costituire una riserva finanziaria non da sottovalutare, utilissima per fronteggiare i fabbisogni dell’impresa nel medio-lungo periodo.

Se un lavoratore entra in azienda a venticinque anni e ne esce a sessantacinque, èfacile comprendere che per quarant’anni l’impresa puಠimpiegare il fondo TFR via via maturato ma non ancora erogato per coprire le proprie esigenze finanziarie, salvo poi reintegrarlo al momento in cui esso va versato al lavoratore.

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Trattamento di fine rapporto: seconda parte

lavoro subordinato

L’aliquota di rivalutazione si determina sommando un coefficiente fisso (1,5%) e un coefficiente variabile, pari ai tre quarti dell’indice di inflazione riferito alle famiglie di impiegati e operai, cosଠcome determinato dall’ISTAT su base annua. Percià², se l’indice di inflazione fosse pari al 4%, il coefficiente di rivalutazione risulterebbe complessivamente pari al 4,5%.

Se il TFR fosse soggetto a normale tassazione, il suo ammontare farebbe salire notevolmente i redditi del percettore, e poichè il nostro sistema tributario prevede aliquote progressive per scaglioni, questo comporterebbe come conseguenza un pesante prelievo fiscale. Per agevolare i lavoratori, la legge prevede dunque un complesso sistema di tassazione sostitutiva (che, per semplicità , in questa sede si èpreferito omettere), con lo scopo di tassare a parte il TFR con aliquote agevolate ed evitare dunque che esso si sommi agli altri redditi.

Normalmente il trattamento di fine rapporto – come d’altronde dice la parola stessa – si fruisce integralmente al momento della conclusione del rapporto di lavoro; talvolta, tuttavia, èpossibile chiedere un anticipo su tale somma.

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Trattamento di fine rapporto: prima parte

Dimissioni

Per le sue prestazioni, il lavoratore ha diritto alla retribuzione. Essa si suddivide in due componenti: quella immediata, che viene corrisposta periodicamente (in genere ogni mese), e quella differita, che invece ècorrisposta solo alla conclusione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa: scadenza del termine, scioglimento consensuale, impossibilità  sopravvenuta, dimissioni, licenziamento, morte del lavoratore (e in questo caso, a godere della retribuzione differita saranno ovviamente gli eredi).

La componente di retribuzione differita, chiamata nel linguaggio comune “liquidazione”, èdefinita dalla legge come “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” (TFR).

Mentre l’ammontare della retribuzione immediata èriservata alla libera contrattazione (a livello individuale o sindacale), l’entità  della retribuzione differita èstabilita rigidamente dalla legge.

Attualmente, infatti, la determinazione del TFR èstabilita dall’art. 2120 del Codice Civile, che assunse l’attuale formulazione nel 1982, per avvicinare l’Italia alle norme comunitarie.

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