Prelievo fiscale insostenibile per le imprese

consulenza fiscale in italia

Quando a sparare a zero sul nostro sistema tributario èuna singola statistica, il suo significato èmolto relativo. Quando perà², una dopo l’altra, sono ormai innumerevoli gli studi che arrivano a sostenere le stesse tesi, qualcosa di vero ci deve essere per forza.

Ora èil turno delle ricerche condotte dal gruppo World Bank, che ha messo a confronto 181 nazioni del mondo, confrontandole su due punti di paragone diversi e altrettanto interessanti.

Innanzitutto, si èpresa in considerazione la pressione fiscale reale, definita dal rapporto fra l’insieme delle imposte pagate e gli utili che emergono in bilancio. Se l’IRES italiana sembra avere un peso elevato ma tutto sommato in linea con gli altri Paesi europei, èl’anomalia dell’IRAP a far schizzare verso l’alto il dato complessivo. L’imposta regionale, infatti, non ha alcun paragone nei sistemi impositivi esteri, e la somma di entrambi i tributi porta la pressione fiscale ad un livello insostenibile.

La somma delle rispettive aliquote nominali èrisicata (oggi èal 31,4%), ma in realtà  occorre considerare anche i numerosi costi indeducibili, che rendono ben pi๠elevata la base imponibile e, di conseguenza, il carico fiscale.

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Confindustria a sostegno del Governo

emma marcegaglia di confindustria

E’ un’Emma Marcegaglia molto propositiva, quella che ha chiuso gli “stati generali” di Confindustria a Sanremo (IM), dove le rappresentanze dei produttori manifatturieri hanno cercato di fare il punto sulla difficile situazione economica globale e analizzato i prossimi, annunciati interventi del ministro Tremonti a sostegno dell’Economia.

La Marcegaglia ha ritenuto di dover suggerire alcune misure di natura fiscale tutto sommato contenute, in termini di minor gettito per l’Erario, ma che riuscirebbero a ridare un minimo di respiro alle imprese in un momento di grande difficoltà  di cui non si riesce ancora a vedere la conclusione.

In particolare, la presidentessa di Confindustria ha proposto di elevare dal 30% al 40% la percentuale del Reddito Operativo Lordo su cui calcolare la deducibilità  degli interessi passivi e ha aggiunto di aumentare il tetto massimo delle compensazioni oggi effettuabili nel Modello F24 fra debiti e crediti d’imposta, dall’attuale soglia pari a 516.000 euro circa (il vecchio miliardo di lire, limite fissato ormai parecchi anni addietro) ad un milione.

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TFR e la previdenza integrativa

plico di soldi di un pagamento

Dopo una lunga preparazione, nel 2007 èntrata in vigore la famosa e controversa riforma sul trattamento di fine rapporto. Essa, va subito precisato, non comporta modifiche alle modalità  di determinazione o di tassazione della retribuzione differita, che sono state esaminate negli articoli precedenti.

Una volta stabilito perಠa quanto ammonta il TFR e quando viene erogato al lavoratore, tuttavia, rimaneva oggetto di discussione che sorte esso dovesse avere nel periodo intermedio, fra il momento in cui matura e quello in cui èattribuito al dipendente.

Da sempre, il TFR veniva accantonato nei bilanci aziendali come un fondo a parte. Questo era visto con grande favore dagli imprenditori, in quanto finiva per costituire una riserva finanziaria non da sottovalutare, utilissima per fronteggiare i fabbisogni dell’impresa nel medio-lungo periodo.

Se un lavoratore entra in azienda a venticinque anni e ne esce a sessantacinque, èfacile comprendere che per quarant’anni l’impresa puಠimpiegare il fondo TFR via via maturato ma non ancora erogato per coprire le proprie esigenze finanziarie, salvo poi reintegrarlo al momento in cui esso va versato al lavoratore.

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Trattamento di fine rapporto: seconda parte

lavoro subordinato

L’aliquota di rivalutazione si determina sommando un coefficiente fisso (1,5%) e un coefficiente variabile, pari ai tre quarti dell’indice di inflazione riferito alle famiglie di impiegati e operai, cosଠcome determinato dall’ISTAT su base annua. Percià², se l’indice di inflazione fosse pari al 4%, il coefficiente di rivalutazione risulterebbe complessivamente pari al 4,5%.

Se il TFR fosse soggetto a normale tassazione, il suo ammontare farebbe salire notevolmente i redditi del percettore, e poichè il nostro sistema tributario prevede aliquote progressive per scaglioni, questo comporterebbe come conseguenza un pesante prelievo fiscale. Per agevolare i lavoratori, la legge prevede dunque un complesso sistema di tassazione sostitutiva (che, per semplicità , in questa sede si èpreferito omettere), con lo scopo di tassare a parte il TFR con aliquote agevolate ed evitare dunque che esso si sommi agli altri redditi.

Normalmente il trattamento di fine rapporto – come d’altronde dice la parola stessa – si fruisce integralmente al momento della conclusione del rapporto di lavoro; talvolta, tuttavia, èpossibile chiedere un anticipo su tale somma.

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Trattamento di fine rapporto: prima parte

Dimissioni

Per le sue prestazioni, il lavoratore ha diritto alla retribuzione. Essa si suddivide in due componenti: quella immediata, che viene corrisposta periodicamente (in genere ogni mese), e quella differita, che invece ècorrisposta solo alla conclusione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa: scadenza del termine, scioglimento consensuale, impossibilità  sopravvenuta, dimissioni, licenziamento, morte del lavoratore (e in questo caso, a godere della retribuzione differita saranno ovviamente gli eredi).

La componente di retribuzione differita, chiamata nel linguaggio comune “liquidazione”, èdefinita dalla legge come “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” (TFR).

Mentre l’ammontare della retribuzione immediata èriservata alla libera contrattazione (a livello individuale o sindacale), l’entità  della retribuzione differita èstabilita rigidamente dalla legge.

Attualmente, infatti, la determinazione del TFR èstabilita dall’art. 2120 del Codice Civile, che assunse l’attuale formulazione nel 1982, per avvicinare l’Italia alle norme comunitarie.

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Nullità  del contratto di lavoro

lavoro

Secondo le regole generali del diritto privato, quando un contratto ènullo per una qualsiasi delle cause previste dalla legge, la dichiarazione di nullità  ha efficacia “ex tunc”, ossia retroattiva. Sarebbe come se il contratto non fosse mai stato stipulato, e dunque non produce alcun tipo di effetti giuridici.

Tuttavia, nell’ipotesi di un contratto di lavoro, il legislatore ha voluto porre dei correttivi a questa regola generale, a tutela della parte debole del contratto, ossia il lavoratore dipendente.

L’art. 2126 del Codice Civile, pertanto, stabilisce che la dichiarazione di nullità  non pregiudica i diritti acquisiti dal lavoratore fino al momento in cui tale nullità  viene accertata dal giudice. Questo significa che egli ha comunque diritto alla retribuzione e agli altri diritti maturati (indennità , TFR ecc.), e questo nonostante il rapporto di lavoro, in teoria, ècome se non fosse mai esistito.

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Acconto per il pagamento delle tasse

pagamento delle tasse

Per quanto riguarda i soggetti IRES, si applica il medesimo discorso fatto per l’IRPEF, ma con due variazioni: l’acconto èpari al 100% del vecchio debito d’imposta (non dunque il 99%) e il rigo del precedente Modello UNICO da controllare èil RN17.

In entrambi i casi, l’acconto non èsuddiviso in due parti bensଠèda versare in unica soluzione (entro il primo dicembre) quando il suo ammontare totale non supera 103 euro.

Per l’IRAP valgono regole sostanzialmente identiche. Le uniche particolarità  da precisare sono che per le persone fisiche l’acconto complessivo èpari al 99% del valore indicato nel Rigo IQ90 e per le società  èpari invece al 100% del valore indicato nel Rigo IQ95 delle rispettive dichiarazioni riferite al 2007.

Il discorso èinvece pi๠complesso per l’acconto sui contributi INPS. Bisogna distinguere il caso degli imprenditori da quello dei professionisti iscritti alla Gestione Separata (tutti gli altri soggetti non sono interessati).

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Scadenza versamento acconto per il pagamento delle imposte

In vista della scadenza del primo dicembre (poichè il 30 novembre èdomenica), viene il momento per i contribuenti di cominciare a fare i calcoli per verificare se e in che misura sono tenuti a versare acconti riferiti al periodo d’imposta in corso.

Come noto, ognuno puಠscegliere se versare gli acconti sulla base del metodo storico (ricavando cioèi valori dalla dichiarazione per l’anno precedente) oppure di quello previsionale (basato cioèsul prefigurare l’ammontare esatto del debito d’imposta che si formerà  nel 2008, e su quello calcolare gli acconti).

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Misure per il rilancio dell’agroalimentare

àˆ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed èdunque operativo, il decreto-legge approvato dal Governo lo scorso 31 ottobre e contenente alcune attese misure dirette a favorire il settore agroalimentare, duramente messo alla prova dalle persistenti crisi dei consumi e dei mercati.

Il pacchetto contiene misure diverse, ma tutte comunque rivolte alla direzione indicata.
Innanzitutto, viene confermato il vacillante credito d’imposta introdotto dalla precedente legge Finanziaria approvata alla fine del 2007.

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Offerta al pubblico

stretta-di-manoSecondo le regole generali del Codice Civile, quando una persona effettua nei confronti di un’altra una proposta contrattuale, ha sempre la possibilità  di ritirarla prima che la controparte accetti. Una volta invece che si èavuta l’accettazione del destinatario, la proposta non puಠpi๠essere ritirata.

Nella maggior parte dei casi, anzi, già  la semplice accettazione della proposta rende definitivo il contratto: si parla in tal senso di “contratti consensuali”, quando cioèèsufficiente l’incontro della volontà  delle parti perchè sorga il contratto, e tutto ciಠche viene dopo (come il pagamento) èsolo una conseguenza.

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Nuovo allarme-recessione

crisi in arrivo dall\'america

Il rischio èquello che, a furia di lanciare troppi allarmi, nessuno ci faccia pi๠caso. Eppure, il grido di dolore lanciato dal commissario europeo per gli Affari Monetari, lo spagnolo Joaquim Almunia, non porta certo al centro dell’attenzione un argomento nuovo, ma tuttavia l’autorevolezza della fonte dovrebbe spingere tutti a valutare le sue affermazioni con attenzione e timore.

Almunia ha citato una serie di dati macroeconomici aggiornati sulle ultime rilevazioni nell’eurozona, e ha formulato le previsioni per i prossimi due anni: purtroppo, definirle “fosche” non sarebbe sufficiente.

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Garanzie a favore del cliente

due soci che si stringono la mano

In qualunque contratto di compravendita, il cliente vanta alcuni diritti riconosciutigli dalla legge e il cui rispetto incombe sul venditore. In mancanza, il compratore puಠchiedere la risoluzione del contratto e l’eventuale risarcimento dei danni.

Il primo dei suoi diritti, e il pi๠evidente, èche gli venga consegnato il bene acquistato. Meno palesi ma non meno importanti sono poi le garanzie contro le evizioni e contro i vizi.

La prima di esse èla garanzia con cui il venditore si impegna ad assicurare che il bene venduto fosse effettivamente di sua proprietà .

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Quando lo Stato non paga

Chiunque eserciti un’attività  d’impresa ha avuto modo di imparare due cose quando si trova come cliente lo Stato, o comunque un ente pubblico (territoriale o non territoriale): la prima èche esso paga sempre tutto quanto èdovuto; la seconda èche, perà², prima di pagare normalmente bisogna attendere tempi biblici.

E se la cosa non rappresenta un grosso problema per coloro i quali operano prevalentemente nei confronti di soggetti privati, il discorso diventa ben differente qualora non addirittura drammatico se la Pubblica Amministrazione costituisce invece il cliente principale quando non l’unico.

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Prescrizione presuntiva (II)

plico di soldi di un pagamento

La conseguenza fondamentale dello scattare della prescrizione presuntiva èche si inverte l’onere della prova: in caso di controversia, infatti, non sarà  pi๠l’acquirente a dover dimostrare di aver pagato quanto dovuto, ma al contrario sarà  il venditore a dover dimostrare che il pagamento non èavvenuto.

à‰ dunque una situazione differente dalla prescrizione ordinaria, in cui dopo un certo periodo di tempo (normalmente dieci anni) il diritto di credito èperduto per sempre. In questo caso, invece, èancora possibile per il venditore far valere i propri diritti, ma purchè riesca a dimostrare che essi sussistono ancora.

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Prescrizione presuntiva (I)

utente che firma un assegno

Non tutti gli imprenditori sono a conoscenza di un istituto cui il Codice Civile dedica un certo spazio: si tratta della prescrizione presuntiva. Eppure, la conoscenza approfondita di queste norme possono rivelarsi di importanza fondamentale nelle controversie con eventuali clienti morosi.

Nella generalità  dei casi, allorchè un soggetto vanti un credito nei confronti di un altro soggetto, e quest’ultimo non saldi in tutto o in parte quanto dovuto, il creditore potrà  ottenere la soddisfazione del suo credito per vie giudiziali.

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