Nullità  del contratto di lavoro

lavoro

Secondo le regole generali del diritto privato, quando un contratto ènullo per una qualsiasi delle cause previste dalla legge, la dichiarazione di nullità  ha efficacia “ex tunc”, ossia retroattiva. Sarebbe come se il contratto non fosse mai stato stipulato, e dunque non produce alcun tipo di effetti giuridici.

Tuttavia, nell’ipotesi di un contratto di lavoro, il legislatore ha voluto porre dei correttivi a questa regola generale, a tutela della parte debole del contratto, ossia il lavoratore dipendente.

L’art. 2126 del Codice Civile, pertanto, stabilisce che la dichiarazione di nullità  non pregiudica i diritti acquisiti dal lavoratore fino al momento in cui tale nullità  viene accertata dal giudice. Questo significa che egli ha comunque diritto alla retribuzione e agli altri diritti maturati (indennità , TFR ecc.), e questo nonostante il rapporto di lavoro, in teoria, ècome se non fosse mai esistito.

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Acconto per il pagamento delle tasse

pagamento delle tasse

Per quanto riguarda i soggetti IRES, si applica il medesimo discorso fatto per l’IRPEF, ma con due variazioni: l’acconto èpari al 100% del vecchio debito d’imposta (non dunque il 99%) e il rigo del precedente Modello UNICO da controllare èil RN17.

In entrambi i casi, l’acconto non èsuddiviso in due parti bensଠèda versare in unica soluzione (entro il primo dicembre) quando il suo ammontare totale non supera 103 euro.

Per l’IRAP valgono regole sostanzialmente identiche. Le uniche particolarità  da precisare sono che per le persone fisiche l’acconto complessivo èpari al 99% del valore indicato nel Rigo IQ90 e per le società  èpari invece al 100% del valore indicato nel Rigo IQ95 delle rispettive dichiarazioni riferite al 2007.

Il discorso èinvece pi๠complesso per l’acconto sui contributi INPS. Bisogna distinguere il caso degli imprenditori da quello dei professionisti iscritti alla Gestione Separata (tutti gli altri soggetti non sono interessati).

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Scadenza versamento acconto per il pagamento delle imposte

In vista della scadenza del primo dicembre (poichè il 30 novembre èdomenica), viene il momento per i contribuenti di cominciare a fare i calcoli per verificare se e in che misura sono tenuti a versare acconti riferiti al periodo d’imposta in corso.

Come noto, ognuno puಠscegliere se versare gli acconti sulla base del metodo storico (ricavando cioèi valori dalla dichiarazione per l’anno precedente) oppure di quello previsionale (basato cioèsul prefigurare l’ammontare esatto del debito d’imposta che si formerà  nel 2008, e su quello calcolare gli acconti).

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Misure per il rilancio dell’agroalimentare

àˆ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed èdunque operativo, il decreto-legge approvato dal Governo lo scorso 31 ottobre e contenente alcune attese misure dirette a favorire il settore agroalimentare, duramente messo alla prova dalle persistenti crisi dei consumi e dei mercati.

Il pacchetto contiene misure diverse, ma tutte comunque rivolte alla direzione indicata.
Innanzitutto, viene confermato il vacillante credito d’imposta introdotto dalla precedente legge Finanziaria approvata alla fine del 2007.

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Offerta al pubblico

stretta-di-manoSecondo le regole generali del Codice Civile, quando una persona effettua nei confronti di un’altra una proposta contrattuale, ha sempre la possibilità  di ritirarla prima che la controparte accetti. Una volta invece che si èavuta l’accettazione del destinatario, la proposta non puಠpi๠essere ritirata.

Nella maggior parte dei casi, anzi, già  la semplice accettazione della proposta rende definitivo il contratto: si parla in tal senso di “contratti consensuali”, quando cioèèsufficiente l’incontro della volontà  delle parti perchè sorga il contratto, e tutto ciಠche viene dopo (come il pagamento) èsolo una conseguenza.

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Nuovo allarme-recessione

crisi in arrivo dall\'america

Il rischio èquello che, a furia di lanciare troppi allarmi, nessuno ci faccia pi๠caso. Eppure, il grido di dolore lanciato dal commissario europeo per gli Affari Monetari, lo spagnolo Joaquim Almunia, non porta certo al centro dell’attenzione un argomento nuovo, ma tuttavia l’autorevolezza della fonte dovrebbe spingere tutti a valutare le sue affermazioni con attenzione e timore.

Almunia ha citato una serie di dati macroeconomici aggiornati sulle ultime rilevazioni nell’eurozona, e ha formulato le previsioni per i prossimi due anni: purtroppo, definirle “fosche” non sarebbe sufficiente.

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Garanzie a favore del cliente

due soci che si stringono la mano

In qualunque contratto di compravendita, il cliente vanta alcuni diritti riconosciutigli dalla legge e il cui rispetto incombe sul venditore. In mancanza, il compratore puಠchiedere la risoluzione del contratto e l’eventuale risarcimento dei danni.

Il primo dei suoi diritti, e il pi๠evidente, èche gli venga consegnato il bene acquistato. Meno palesi ma non meno importanti sono poi le garanzie contro le evizioni e contro i vizi.

La prima di esse èla garanzia con cui il venditore si impegna ad assicurare che il bene venduto fosse effettivamente di sua proprietà .

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Quando lo Stato non paga

Chiunque eserciti un’attività  d’impresa ha avuto modo di imparare due cose quando si trova come cliente lo Stato, o comunque un ente pubblico (territoriale o non territoriale): la prima èche esso paga sempre tutto quanto èdovuto; la seconda èche, perà², prima di pagare normalmente bisogna attendere tempi biblici.

E se la cosa non rappresenta un grosso problema per coloro i quali operano prevalentemente nei confronti di soggetti privati, il discorso diventa ben differente qualora non addirittura drammatico se la Pubblica Amministrazione costituisce invece il cliente principale quando non l’unico.

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Prescrizione presuntiva (II)

plico di soldi di un pagamento

La conseguenza fondamentale dello scattare della prescrizione presuntiva èche si inverte l’onere della prova: in caso di controversia, infatti, non sarà  pi๠l’acquirente a dover dimostrare di aver pagato quanto dovuto, ma al contrario sarà  il venditore a dover dimostrare che il pagamento non èavvenuto.

à‰ dunque una situazione differente dalla prescrizione ordinaria, in cui dopo un certo periodo di tempo (normalmente dieci anni) il diritto di credito èperduto per sempre. In questo caso, invece, èancora possibile per il venditore far valere i propri diritti, ma purchè riesca a dimostrare che essi sussistono ancora.

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Prescrizione presuntiva (I)

utente che firma un assegno

Non tutti gli imprenditori sono a conoscenza di un istituto cui il Codice Civile dedica un certo spazio: si tratta della prescrizione presuntiva. Eppure, la conoscenza approfondita di queste norme possono rivelarsi di importanza fondamentale nelle controversie con eventuali clienti morosi.

Nella generalità  dei casi, allorchè un soggetto vanti un credito nei confronti di un altro soggetto, e quest’ultimo non saldi in tutto o in parte quanto dovuto, il creditore potrà  ottenere la soddisfazione del suo credito per vie giudiziali.

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Detrazione IVA per telefoni cellulari

telefono cellulare

Per molti anni, il legislatore ha stabilito ai fini IVA una presunzione di promiscuità  in relazione ai telefoni cellulari in possesso di imprenditori e professionisti: ha infatti ipotizzato che per buona parte del tempo il cellulare fosse utilizzato dal titolare per fini privati e non per motivi legati alla sua professione; in questo senso, ha ritenuto necessario impedirgli di detrarre la quota di IVA sugli acquisti di telefonini e sulle relative spese di gestione riferita all’utilizzo privato.

E poichè risultava impossibile distinguere con certezza l’utilizzo privato da quello professionale, si èstabilito una quota forfettaria pari al 50%: dunque, per quei soggetti solo metà  dell’IVA era detraibile.

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Alcune ipotesi di modifiche fiscali

Accanto allo spinoso tema della deducibilità  degli interessi passivi, sono anche altre le richieste di modifica dell’attuale normativa tributaria avanzate formalmente al Governo dalle rappresentanze degli imprenditori nelle ultime settimane.

Su alcune questioni, l’on. Daniele Molgora, attuale sottosegretario all’Economia, si èdichiarato possibilista. Si tratta, in verità , di piccoli miglioramenti alla normativa vigente che non andrebbero a toccare le questioni di fondo, ma comunque utili, non tanto nell’alleggerimento della pressione fiscale (il Governo ha pi๠volte affermato che in questa fase i conti pubblici non lo consentirebbero) bensଠnella semplificazione della giungla di adempimenti fiscali oggi previsti.

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Cambiamenti per gli interessi passivi?

pagamento delle tasse

Quando il Governo Prodi introdusse il meccanismo descritto, l’intenzione era quella di spingere le imprese verso un percorso virtuoso. Appare evidente, infatti, che a parità  di condizioni risultano nettamente avvantaggiate le imprese con un reddito operativo lordo pi๠ragguardevole e con un grado di indebitamento inferiore.

Al contrario, le imprese fortemente indebitate (e dunque con un pesante carico di interessi passivi) e con una situazione produttiva infelice, in cui le scarse vendite non consentono di superare abbondantemente i costi operativi (e dunque con un R.O.L. ridotto quando non nullo o negativo) si ritrovano nell’impossibilità  di dedurre buona parte degli oneri finanziari sostenuti.

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Interessi passivi

Si ipotizzi una Srl che nel 2008 abbia interessi attivi per 1.000, interessi passivi per 30.000 e il R.O.L. pari a 50.000. Supponiamo che tutti i proventi siano imponibili e che dunque le regole per la deducibilità  si applichino alla totalità  degli interessi passivi.

Perciಠrisulterà  quanto segue: 1.000 di interessi passivi sono deducibili perchè pari all’ammontare degli interessi attivi. I rimanenti 29.000 devono invece affrontare la prova del R.O.L. Ai fini del calcolo, come detto, esso èincrementato di 10.000 (solo per il 2008) e perciಠraggiunge il valore totale di 60.000.

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Reddito Operativo Lordo e interessi passivi

pagamento delle tasse

Il Reddito Operativo Lordo (R.O.L.) èdato dalla differenza fra i ricavi derivanti all’impresa dallo svolgimento delle sue attività  ordinarie (escludendo dunque interessi attivi, proventi straordinari, rivalutazioni ecc.) e tutte le componenti di costo legate a loro volta all’attività  ordinaria ad eccezione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, che non sono computabili.

Gli interessi passivi che risultano non deducibili perchè eccedenti rispetto agli interessi attivi sono deducibili nell’esercizio esclusivamente fino ad un massimo pari al 30% del R.O.L. cosଠdeterminato. Percià², se essi non raggiungono il famigerato 30% sono integralmente deducibili; se invece superassero tale soglia, la quota eccedente non si puಠdedurre dal reddito.

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