L’Intercalare S èimpiegato esclusivamente per prestare una pluralità di informazioni relative ai soci delle società di capitali e delle cooperative, o ai consorziati nei consorzi con attività esterna, ad integrazione di vari documenti considerabili come principali.
Ai fini della nostra analisi, tuttavia, interessa esclusivamente la funzione di sostegno al Modello S1, impiegato per comunicare l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle imprese diverse dalle ditte individuali.
Pertanto appare di rilievo solamente la prima sezione dell’Intercalare S, in cui si comunica l’elenco dei soci o consorziati al momento della costituzione dell’ente; le sezioni successive, infatti, sono dedicate a situazioni differenti: trasferimenti di quote, fuoriuscite dall’ente di singoli soci ecc.
La compilazione della Sezione A del Modello UL comincia con la descrizione dell’unità locale considerata; si possono usare termini generici in grado di far comprendere la natura dell’attività ivi svolta (negozio, magazzino, stalla…), ad eccezione di un’espressione obbligata:
bisogna infatti utilizzare sempre la locuzione “sede amministrativa†qualora nell’unità locale si svolgano esclusivamente o prevalentemente attività di carattere gestionale e direttivo.
àˆ ormai a regime da diversi mesi una delle norme introdotte dal D.L. 262/2006, voluta dall’ex viceministro Vincenzo Visco nel quadro delle misure contro l’evasione fiscale.
La legge, oggi contenuta nell’articolo 48-bis del DPR 602/1973, impone a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione statale, regionale e locale di effettuare una verifica prima di procedere al pagamento di somme superiori a diecimila euro, per qualunque motivo erogati (acquisti, stipendi, rimborsi…).
Fra i numerosi modelli da presentare telematicamente alla Camera di Commercio al momento dell’avvio dell’attività d’impresa, l’ultimo da analizzare èil Modello UL, già citato in precedenza in diverse occasioni.
Fra le diverse informazioni destinate ad essere trascritte sul R.E.A., infatti, vi èla descrizione dell’apertura, modifica o chiusura delle diverse unità locali di ogni soggetto, dove con “unità locale†si intende ogni luogo dove l’attività d’impresa èsercitata a qualsiasi titolo.
Anche l’ultima sezione del Quadro B èpiuttosto complessa e richiede una certa attenzione nella compilazione.
Come noto, si definisce “regime contabile†l’insieme delle regole che impongono al contribuente quali registri e documenti detenere perchè sia possibile ricostruire le operazioni relative alla sua attività , tanto ai fini IVA quanto ai fini delle imposte sui redditi.
Accanto ai due regimi contabili fondamentali (ordinario e semplificato), esiste una pluralità di regimi agevolati riservati a settori particolari, per esempio l’agricoltura.
Il sesto riquadro dell’Intercalare P viene compilato solo se la persona in oggetto sia socia di società di persone. Se si tratta di società di capitali, bisognerà invece ricorrere all’Intercalare S; se riveste una funzione diversa tale riquadro non va considerato.
In questo campo occorre compiere una descrizione dei conferimenti del socio, indicando innanzitutto l’ammontare esatto dei versamenti in denaro.
Proseguendo nella compilazione dell’Intercalare P, si arriva al terzo riquadro: in esso, occorre specificare la carica assunta dalla persona fisica o dalla “persona socia†presentata nei riquadri precedenti. Le cariche cui ci si riferisce possono essere le pi๠varie: amministratore, sindaco, institore…
Oltre alla funzione che èstata attribuita a tale persona, èrichiesto di indicare due date (quella della nomina e quella – che peraltro di solito coincide – in cui essa èstata comunicata all’interessato), nonchè la durata della stessa, con l’elencazione delle varie possibilità (data esatta o numero di anni previsti per la cessazione, durata fino a revoca o dimissioni ecc.).
L’Intercalare P èutilizzato per comunicare alla Camera di Commercio informazioni piuttosto eterogenee fra loro, in allegato a quelle contenute nel documento principale (I1, S1 o R). Il dato comune dei vari riquadri èl’approfondimento delle informazioni inerenti le diverse figure che nel documento principale sono citate in via pi๠sintetica.
Tale Intercalare, in realtà , puಠessere utilizzato tanto per comunicare per la prima volta i dati relativi a queste figure quanto per precisare modifiche a dati già comunicati; ma, in relazione ai fini di quest’analisi, vedremo di descriverne la compilazione solamente in rapporto alla prima ipotesi.
Parecchie volte si èavuto modo di citare alcuni documenti ufficiali da allegarsi ai Modelli I1, S1 o R, in occasione della prima iscrizione di un’impresa presso la Camera di Commercio; la modulistica predisposta èin effetti molto ampia e specifica, e una sua analisi completa esula dagli scopi di questa guida.
Si vuole tuttavia dar conto perlomeno dei tre allegati pi๠comuni, cui si èfatto cenno diverse volte finora: l’Intercalare P, l’Intercalare S e il Modello UL.
Il Modello R, che gli enti non commerciali (e le filiali italiane di imprese estere) devono presentare per ottenere l’iscrizione al R.E.A., èun documento utilizzato tanto per la prima iscrizione dei dati di rilievo quanto per la loro successiva modifica o per la cessazione dell’attività .
Il modello èperciಠsuddiviso in tre distinte sezioni; poichè la nostra analisi concerne gli adempimenti da porre in essere per l’avvio dell’attività economica, èdi nostro interesse soltanto la sezione A.
Il documento deve essere presentato alla Camera di Commercio competente territorialmente da parte del legale rappresentante.
Si èavuta pi๠volte occasione di citare l’acronimo R.E.A. Tale sigla indica il “Repertorio delle notizie Economiche e Amministrativeâ€, e lo si puಠin un certo senso definire come una sorta di albo secondario rispetto al Registro delle Imprese; in esso, infatti, trovano spazio una serie di informazioni sulle aziende iscritte presso la Camera di Commercio e che tuttavia, per quanto rilevanti, non sono richieste ai fini dell’annotazione sul Registro delle Imprese.
Nell’analisi condotta in relazione alle modalità di compilazione del Modello S1, rimane da compilare un ultimo riquadro principale e alcuni campi conclusivi.
Il Riquadro n. 18 chiede di indicare l’articolo dell’atto costitutivo o dello statuto nel quale sono stabilite le regole di ripartizione di utili e perdite fra i soci nelle società personali.
In genere, essi sono suddivisi in proporzione ai rispettivi conferimenti, salvo un eventuale patto contrario (cui fa appunto riferimento il Riquadro n. 18);
Avviandoci verso la conclusione della compilazione del Modello S1, occorre dedicare attenzione ai poteri di amministrazione e rappresentanza delle diverse figure sociali.
Per l’esattezza, il Riquadro n. 15-a èdestinato ad ogni ente eccetto le società di persone: si richiede di citare per ogni singolo organo l’articolo esatto dell’atto costitutivo o dello statuto che ne descrive i poteri.
Il Riquadro n. 15-b, invece, fa riferimento alle società personali, laddove gli accordi sociali prevedano specifici poteri amministrativi attribuiti a singoli soci: anche qui, occorre indicare l’articolo corrispondente a tale pattuizione.
A partire dal dodicesimo riquadro del Modello S1, l’attenzione si sposta sulla struttura organizzativa dell’ente.
Nel Riquadro n. 12 occorre indicare il numero dei soci o consorziati. Sono presenti righi differenti destinati ai diversi tipi di società o consorzi, ognuno con le sue peculiarità (per esempio, per le Sas bisogna distinguere fra accomandatari e accomandanti).
Le informazioni di tipo anagrafico relative ad ogni singolo socio nonchè quelle riferite alla dimensione delle partecipazioni sono da inserirsi in altrettanti documenti allegati (gli Intercalari P o S, che esamineremo successivamente).
La compilazione del Modello S1 prosegue con i due riquadri dedicati ai conferimenti. L’obbligo di effettuarli ricade solo sulle società o sui consorzi, per cui gli altri enti sono esonerati dal compilare i due campi.
L’ottavo riquadro, in particolare, concerne il capitale sociale (se società di capitali) o il fondo consortile (se consorzio). Escludendo imprese particolari per cui sono fissati importi molto rilevanti (per esempio le banche), nella generalità dei casi il capitale sociale minimo ammonta a € 120.000 per le società per azioni e in accomandita per azioni, e a € 10.000 per le società a responsabilità limitata.
Per quanto concerne i consorzi, invece, la legge impone l’istituzione di un fondo consortile, senza tuttavia specificarne l’ammontare minimo, probabilmente per una svista del legislatore.
All’atto della costituzione, occorre che i soci versino concretamente almeno il 25% delle rispettive quote di capitale. Nell’ottavo riquadro, dunque, occorrerà indicare l’ammontare del capitale sociale deliberato, di quello sottoscritto e di quello effettivamente versato.
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