Al via le richieste dell’anticipo pensionistico APE come previsto dalla normativa di riferimento (commi 166 e seguenti della legge 232/2016) e al documento di prassi INPS (circolare 28/2018): ma quali sono le reali agevolazioni fiscali?
L’APE èin sostanza esentasse ed èprevisto un credito d’imposta al 50% sugli interessi del finanziamento e della polizza assicurativa: queste le principali agevolazioni dell’anticipo pensionistico riservato e riconosciuto a lavoratori che siano in possesso di determinati requisiti e che poi viene successivamente restituito in rate della durata di venti anni che vengono applicate sull’assegno previdenziale.Â
L’APE infatti non concorre a formare il reddito IRPEF trattandosi perciಠdi un trattamento esentasse mentre sugli interessi del finanziamento e sull’assicurazione che va a coprire il rischio di premorienza, èprevisto un credito d’imposta annuo del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi, ma anche dei premi assicurativi pattuiti nei diversi contratti.
Anche questo credito d’imposta poi non concorre alla formazione del reddito IRPEF e viene riconosciuto dall’INPS per l’intero importo, a partire fin dal primo pagamento della pensione. L’INPS agisce in pratica come sostituto d’imposta e applica automaticamente l’agevolazione sulle rate mensili che si applicano alla pensione per rivalersi sulle ritenute che devono essere versate al Fisco. Sull’APE inoltre vengono applicate tutte le agevolazioni fiscali per il settore del credito previste dagli articoli da 15 a 22 del Dpr 601/1973. Nel caso in cui il finanziamento abbia una durata superiore ai 18 mesi non dovranno essere pagate le imposta di registro, l’imposta di bollo, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative. Al contrario, nel caso i cui l’operazione non sia a medio-lungo termine èpossibile applicare un’imposta sostitutiva dello 0,75% con il registro, bollo, ipotecarie e catastali.
APE VOLONTARIA, AL VIA LE DOMANDE
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