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Pensione di reversibilità 

nonna

Spetta ai seguenti superstiti in caso di decesso del pensionato: al coniuge, anche se questi risulta separato o divorziato, nel caso in cui sia beneficiario di assegno di mantenimento e non abbia contratto un nuovo matrimonio;



ai figli (legittimi, legittimati , adottivi, naturali e riconosciuti legalmente), a condizione che questi alla morte del genitore, siano minori o risultino studenti o disabili;

ai nipoti minori a carico del pensionato deceduto
, In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, fruiranno di questa pensione i genitori del defunto, in mancanza, sorelle nubili e fratelli celibi.

La reversibilità  spetta nella misura del: 60% della pensione, al coniuge; 20% a ciascun figlio se c’ anche il coniuge superstite; 40% a ciascun figlio, se manca il coniuge; 15% a ciascun genitore del pensionato deceduto, o alla sorella o fratello.

PROCEDURA: La domanda viene inoltrata all’Inps su debito modello S01 (reperibile sul sito www.inps.it “sezione moduli”), èpossibile chiedere assistenza presso un patronato (il servizio ègratuito), all’istanza dovranno essere allegati, atto notorio (nel quale risulti che i coniugi non sono separati o nel caso che il coniuge superstite sia beneficiario di assegno di mantenimento e che non abbia contratto altro matrimonio), certificazione nel quale risulti che il coniuge era pensionato.

DECORRENZA: La pensione decorre dal mese successivo al decesso del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione dell’istanza.