ai figli (legittimi, legittimati , adottivi, naturali e riconosciuti legalmente), a condizione che questi alla morte del genitore, siano minori o risultino studenti o disabili;
ai nipoti minori a carico del pensionato deceduto, In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, fruiranno di questa pensione i genitori del defunto, in mancanza, sorelle nubili e fratelli celibi.
La reversibilità spetta nella misura del: 60% della pensione, al coniuge; 20% a ciascun figlio se c’ anche il coniuge superstite; 40% a ciascun figlio, se manca il coniuge; 15% a ciascun genitore del pensionato deceduto, o alla sorella o fratello.
PROCEDURA: La domanda viene inoltrata all’Inps su debito modello S01 (reperibile sul sito www.inps.it “sezione moduliâ€), èpossibile chiedere assistenza presso un patronato (il servizio ègratuito), all’istanza dovranno essere allegati, atto notorio (nel quale risulti che i coniugi non sono separati o nel caso che il coniuge superstite sia beneficiario di assegno di mantenimento e che non abbia contratto altro matrimonio), certificazione nel quale risulti che il coniuge era pensionato.
DECORRENZA: La pensione decorre dal mese successivo al decesso del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione dell’istanza.