I contributi figurativi sono utili sia ai fine del raggiungimento del diritto alla pensione sia ai fini dell’entità del relativo assegno, anche se esistono delle eccezioni. Per la pensione di anzianità , infatti, i contributi accreditati per disoccupazione indennizzata e malattia generica vengono considerati solo ai fini della determinazione della misura della pensione e non anche ai fini del computo dei 35 anni.
L’accredito dei contributi figurativi, in particolare, avviene in relazione ai periodi durante i quali il lavoratore licenziato ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione; ai periodi di sospensione dell’attività dovuta a cassa integrazione; ai periodi durante i quali il lavoratore fruisce della cosiddetta “indennità di mobilità ” a seguito del licenziamento da un’azienda dichiarata in stato di crisi; al periodo durante il quale ha prestato servizio militare o servizio civile come obiettore di coscienza; ai periodi di malattia e infortunio; ai periodi idi interruzione obbligatoria per maternità e puerperio,; ai periodi di astensione facoltativa per maternità ; ai periodi di ricovero per malattia tubercolare; ai periodi di assenza per donazione di sangue; ai periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive.
I contributi figurativi vengono accreditati su richiesta degli interessati, generalmente al momento della domanda di pensione in quanto non sono soggetti a scadenza. Si procede all’accredito d’ufficio, invece, per i contributi figurativi relativi ai periodi di disoccupazione, all’assistenza antitubercolare, alla cassa integrazione e alla mobilità .