Questa, dunque, la situazione. L’aliquota prevista per chi non èiscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie sale al 26,72%, mentre per le altre figure permane al 17%; il tetto entro cui calcolare i contributi (massimale) èpari a € 92.147,00.
Non èprevisto minimale contributivo: ciಠsignifica che il calcolo si esegue sul reddito effettivo. Tuttavia, èprevisto un minimale con un altro significato, pari rispettivamente a € 3.830,04 e € 2.436,78 per le due categorie di iscritti. Chi verserà contributi di importo minore non si vedrà accreditato un anno di contributi bensଠsolamente la quota proporzionale.
In altre parole, chi appartiene alla prima categoria e versasse € 319,17 (pari esattamente ad un dodicesimo del minimale) si vedrà riconosciuto solo un mese di contributi ai fini della pensione.
Per la gran parte degli iscritti (in particolare per i titolari di contratti a progetto) il contributo èper due terzi a carico dei committenti e per un terzo a carico del lavoratore stesso, che se lo vedrà detratto in busta-paga. Nelle associazioni in partecipazione il contributo riferito all’associato èpari al 55% per l’associante e per il 45% per l’associato stesso. I liberi professionisti, infine, pagano interamente di tasca propria i contributi, salvo il diritto di addebitare il 4% di rivalsa ai clienti.