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INPS Gestione Separata, aliquote contributive reddito per l’anno 2016

Con la circolare n. 13 del 29 gennaio 2016, l’INPS ha definito per la Gestione Separata, le nuove aliquote contributive reddito per l’anno 2016. Si tratta di aliquote di computo. Nella circolare si prendono in esame: aliquote contributive e aliquote di computo, ripartizione dell’onere contributivo, compensi erogati il 12 gennaio 2016, minimali e massimali, nuovo tip di rapporto Uniemens Committenti. In questo articolo prendiamo in esame il primo punto.

Aliquote contributive e di computo

L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo à¨Â elevata per l’anno 2016 al 31 per cento.

L’art. 1, comma 203 della Legge  28 dicembre 2015 n. 208 (nota 2) ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria nè pensionati, l’aliquota contributiva (di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), al 27 per cento anche per l’anno 2016.

Per i soggetti già  pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità  2014) al comma 491 ha modificato quanto già  disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2016, à¨Â stabilita al 24 per cento.

Non èstato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già  assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità , agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva à¨Â pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2016 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

27,72%

(27,00 IVS +

0,72

aliquota

aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

31,72%

(31,00 IVS +

0,72

aliquota

aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24 %

 In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.