àˆ tempo di dichiarazioni, ma che cosa accade ai pensionati residenti all’estero? Con il messaggio numero 2239 del 2017 arrivano i chiarimenti da parte dell’INPS sulla Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo di imposta 2016 da parte dei pensionati che risiedono all’estero.Â
La CU èstata resa disponibile dall’INPS, come qualità di sostituto d’imposta, a partire dallo scorso 28 febbraio 2017.
In ogni caso per richiedere la Certificazione Unica, i pensionati residenti all’estero dovranno fornire i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale contattando i numeri di telefono preposti, vale a dire 0039 – 06.59058000 – 0039 – 06.59053132, con orario 8-19 (intesa come ora italiana).
Il messaggio dell’INPS fornisce anche ulteriori chiarimenti circa alcune annotazioni delle Certificazioni Uniche facendo riferimento anche alle pensioni che sono esenti da imposizioni fiscali in Italia sulla base dell’applicazione di alcune specifiche convenzioni strette con i Paesi esteri.
PENSIONATI ALL’ESTERO, LA TOP TEN DOVEÂ TRASFERIRSI
Se in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, il pensionato che risiede all’estero in uno dei paesi con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, puಠchiedere alla sede INPS che ha in gestione la prestazione l’applicazione della normativa prevista dalla specifica Convenzione. Avendo i requisiti richiesti, sarà possibile ottenere, anche la detassazione della pensione italiana (visto che il reddito in questione sarà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza) o in alternativa l’applicazione di un trattamento fiscale pi๠agevolato.
Il modello da scaricare sul sito dell’INPS dovrà essere inviato alle INPS che ha in carico la prestazione contenendo l’attestazione della residenza fiscale estera da parte dell’autorità straniera competente e dovrà essere anche accompagnato dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti da ciascuna Convenzione.
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