Dopo l’ultima riforma, quella entrata in vigore dal 1° luglio 2009, tuttavia, accedere a questa forma di trattamento previdenziale èdiventato pi๠difficile. A partire da questa data, infatti, èstato introdotto il cosiddetto meccanismo delle quote, in altre parole èpossibile ottenere la pensione di anzianità solo se sommando gli anni di contributi all’età anagrafica si raggiunge la quota prevista, fermo restando il requisito dei 35 anni di contributi.
In particolare, la pensione di anzianità viene corrisposta se si riescono a raggiungere le seguenti quote:
Lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici
– quota 96, con età non inferiore ai 60 anni, nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012
– quota 97, con età non inferiore ai 61 anni, dal 1° gennaio 2013 in poi
Lavoratori autonomi
– quota 97, con età non inferiore ai 61 anni, nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012
– quota 98, con età non inferiore ai 62 anni, dal 1° gennaio 2013 in poi
Un’ipotesi a parte èprevista per chi matura 40 anni di contributi. In questo caso, infatti, si ha diritto alla pensione di anzianità a prescindere dall’età anagrafica.
Altro caso particolare èquello del cosiddetto frazionamento, in altre parole una volta che si raggiunge il requisito dei 35 anni di contribuzione valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. (es. un lavoratore che ha 60 anni e sei mesi e 35 anni e sei mesi di contributi riesce a raggiungere quota 96).
Restano invece in vigore i vecchi requisiti per la pensione di anzianità (quota 95 con età non inferiore ai 59 anni per i lavoratori dipendenti e quota 96 con almeno 60 anni per i lavoratori autonomi) per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forse di polizia, per le donne lavoratrici (fino al 2015) e per coloro che sono stati autorizzati al versamento dei contributi volontari prima del 20 luglio 007.