Fermo restano il requisito dell’assenza di un nuovo matrimonio, valido in tutte le ipotesi, in caso di separazione consensuale e di separazione senza colpa la pensione di reversibilità spetta al coniuge separato senza condizioni.
In caso di separazione per propria colpa, invece, la pensione di reversibilità spetta al coniuge separato solo a patto che sia stato riconosciuto a sua favore il diritto all’assegno alimentare. In caso di divorzio e in presenza di un altro coniuge del soggetto deceduto, al coniuge separato spetta una quota della pensione di reversibilità a patto che sia stato riconosciuto a suo favore il diritto all’assegno divorzile.
Per la determinazione della quota spettante al coniuge divorziato il Tribunale prende in considerazione gli anni di matrimonio e la posizione economica sia del coniuge divorziato che del coniuge superstite.