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Pensione di reversibilità  (quarta parte)

pensione di reversibilità 

Per chiudere il discorso sulle pensioni di reversibilità  e indirette, rimangono alcuni problemi applicativi sparsi, di cui descriviamo di seguito quelli che appaiono pi๠importanti.

Un caso comune, per esempio, èquello in cui nessuno ha diritto alla pensione di reversibilità : gli eredi hanno tuttavia diritto a richiedere un’indennità  una tantum a titolo di risarcimento per i contributi versati dal defunto; cià², perà², èpossibile solo se il richiedente non ha un reddito annuo superiore a € 5.317.


L’indennità  oscilla appena fra i 22 e i 67 euro se il defunto aveva versato contributi entro il 31 dicembre 1995, mentre sale a 409 euro moltiplicati per gli anni di contributi se essi sono stati versati soltanto dopo il 1° gennaio 1996.

Si registra, inoltre, un’importante sentenza della Corte Costituzionale, che ha stabilito che la legislazione descritta si applica integralmente anche ai nipoti in linea retta (dunque i nipoti di nonno e non di zio) quando essi erano a carico del defunto. In presenza di questa situazione, anche i nipoti acquisiscono lo status di “superstiti” e sono parificati a tutti gli effetti ai figli.

Un’altra sentenza della Consulta ha invece affrontato il caso in cui il defunto ha lasciato un’ex coniuge e un nuovo coniuge, entrambi superstiti. La legge aveva previsto e prevede tuttora che la quota di pensione spettante normalmente al coniuge va ripartita fra i due (o magari pià¹) soggetti interessati, in proporzione ai rispettivi anni di matrimonio.


La Corte Costituzionale ha perಠparzialmente bocciato questa norma, poichè uno dei superstiti potrebbe ricevere una somma del tutto insufficiente a sopravvivere: i giudici costituzionali hanno cosଠstabilito che la ripartizione puಠsଠbasarsi sugli anni di matrimonio ma ammorbidendo le rigidità  di questo calcolo con la valutazione delle rispettive condizioni economiche.