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Pensione di reversibilità  (terza parte)

pensione di reversibilità 

Nell’articolo precedente sono stati elencati i diversi ammontari della pensione di reversibilità  riconosciuta ai superstiti, pari a determinate percentuali della rendita riconosciuta al defunto.

In realtà , tali importi sono attribuiti ai superstiti solo se i loro redditi non superano determinate soglie. La riforma pensionistica attuata nel governo presieduto da Lamberto Dini nel 1995, infatti, ha stabilito che agli importi cosଠdeterminati vanno apportati dei tagli percentuali a seconda dei redditi di cui i beneficiari già  godono.


Se i superstiti sono pi๠di uno, ognuno subirà  la propria eventuale riduzione a seconda della propria situazione personale.
Le varie soglie sono rideterminate ogni anno dall’INPS. Per il 2009, èprevisto quanto segue.


Se i redditi superano € 17.869, la pensione di reversibilità  subisce una riduzione del 25%; se si oltrepassa la soglia di € 23.846, la riduzione èdel 40%; se, infine, si supera il limite di € 29.783, il taglio èdel 50%.
Per valutare se si superano le soglie indicate entrano in gioco tutti i redditi percepiti dal superstite, ad eccezione di alcuni redditi esclusi.

Sono esclusi, in particolare, il reddito da prima casa (solo per il coniuge), il TFR, gli interessi maturati sul conto corrente bancario e sui titoli di Stato, la stessa pensione di reversibilità  e altre voci minori.
I diritti già  acquisiti, tuttavia, non sono stati toccati dalla riforma Dini: non si subisce, infatti, nessun taglio se il superstite già  percepiva la pensione di reversibilità  al momento in cui la legge di riforma del sistema pensionistico èntrata in vigore (31 agosto 1995).