La ratio della norma èvidente: poichè il praticantato èun passaggio fondamentale per acquisire i rudimenti della professione, si vuole evitare che il tirocinante sia distratto da attività formative differenti.
àˆ sull’esatto significato di contemporaneità , perà², che èsorta una controversia fra il Consiglio Nazionale dell’Ordine e una giovane dottoressa. Costei, infatti, aveva a suo tempo svolto la pratica da consulente del lavoro in un periodo temporale coincidente a quello in cui aveva svolto il tirocinio da dottore commercialista.
L’Ordine aveva quindi invalidato il suo praticantato, ma l’aspirante consulente del lavoro aveva fatto ricorso al TAR, che le diede ragione nel 2005, ottenendo poi nuovamente ragione in secondo grado, presso il Consiglio di Stato (sentenza 6998 del 21 settembre 2010).
Ferma restando la validità della legge, infatti, i giudici hanno attribuito al termine “contemporaneamente†un significato strettamente letterale. In altre parole, la giovane non poteva certo svolgere attività pratiche per pi๠professioni negli stessi minuti, ma nulla vietava di eseguire il tirocinio da consulente del lavoro la mattina e da commercialista la sera, oppure a giorni alterni.
L’importante, infatti, èche il monte ore da dedicare esclusivamente alla formazione come consulente del lavoro fosse rispettato: venti ore la settimana. In mancanza di divieti espliciti, nulla impediva alla ragazza di svolgere altri tirocini nel tempo rimastole a disposizione.
L’Ordine, pur dichiarando di rispettare la sentenza, non èconvinto della legittimità dell’interpretazione; non èquindi escluso il ricorso alla Corte di Cassazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore