In tutti i casi, comunque, toccava agli organi dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare tali asserzioni, riferendosi a singole fatture e senza che questo andasse a toccare gli altri documenti.
Ora, perà², il quadro rischia di mutare sensibilmente. A cambiare le carte in tavola èstata la sentenza della Corte di Cassazione n. 27546 del 29 dicembre scorso, che ha ribaltato completamente la prospettiva.
Il caso riguardava una società piemontese, che aveva subito un controllo da parte della Guardia di Finanza. Nel verbale era stata segnalata, da parte delle Fiamme Gialle, una generica “inattendibilità generale†delle fatture esibite: ovverosia, senza far riferimento a specifici casi da dimostrare uno per uno, si era segnalata la scarsa trasparenza dell’intero sistema di documentazione conservato dall’impresa.
Questo era stato giudicato sufficiente dall’Agenzia delle Entrate per applicare le norme che stabiliscono che, in caso di inattendibilità della contabilità , èpossibile ricostruire per via induttiva il reddito del contribuente, ricorrendo, in particolare, agli studi di settore.
La società aveva proposto ricorso, ottenendo credito tanto dalla commissione tributaria provinciale che da quella regionale; ma la Cassazione ha dato invece ragione all’Erario, rinviando la palla alla commissione di primo grado perchè riesamini da capo il caso.
Le conseguenze all’orizzonte sono funeste per i contribuenti: se l’Amministrazione Finanziaria puà², magari partendo da indizi modesti, presumere l’inattendibilità generale delle fatture, toccherà al contribuente accollarsi l’onere della prova e dimostrare il contrario, e l’unica prova possibile diventa dimostrare la correttezza di ogni singola fattura emessa e ricevuta.