Quella delle farmacie, perà², èuna situazione un po’ particolare. A chiarire le cose ci ha pensato, come spesso avviene, la Corte di Cassazione, intervenuta in materia con la sentenza n. 12342/2010.
Il farmacista èiscritto ad un ordine professionale, ma la sua attività non puಠessere considerata quella di un lavoratore autonomo, posto che il suo ruolo principale èdi natura commerciale: egli, in estrema sintesi, acquista e rivende beni, organizzando un negozio spesso di grandi dimensioni e ricorrendo all’operato di numerosi collaboratori.
Posto che quella del farmacista, dunque, èa tutti gli effetti l’attività di un imprenditore commerciale, egli sarebbe tenuto ad iscriversi alla gestione IVS, se non fosse che esiste una legge specifica che istituisce una cassa previdenziale autonoma (l’ENPAF).
Se dunque per i farmacisti non si pongono problemi di interpretazione, dato che devono dunque iscriversi all’ENPAF e non all’INPS, il legislatore ha perಠcompletamente scordato di chiarire la sorte dei familiari che collaborano all’azienda.
La sentenza della Cassazione ha spazzato via i dubbi. Se la farmacia èun’impresa familiare, il farmacista ètenuto ad iscrivere i coadiutori alla gestione IVS, poichè nessuna norma prevede per loro nè l’iscrizione all’ENPAF nè tantomeno l’esenzione: non esiste, infatti, alcuna regola che stabilisca una soluzione differente rispetto all’applicazione delle norme generali in tema di contribuzione dei collaboratori delle imprese familiari.