Come noto, fino al 2007 si applicava una riduzione pari a € 103,29 dell’imposta dovuta sui fabbricati adibiti a dimora abituale del contribuente; dal 2008, con una modifica legislativa, èstata stabilita l’esenzione totale nella generalità dei casi e il mantenimento della detrazione di € 103,29 se l’immobile èclassificato catastalmente come A/1, A/8 o A/9.
La controversia di cui la Cassazione èstata chiamata ad occuparsi vedeva contrapposti un cittadino e il Comune di Castelrotto (BZ).
Il problema nasceva dal fatto che il cittadino aveva dimostrato, carte alla mano, che egli dimorava abitualmente in un certo immobile di sua proprietà , mentre la moglie e i figli dimoravano in un secondo appartamento.
Capita spesso che i contribuenti appartenenti ad una stessa famiglia trasferiscano fittiziamente la propria residenza nelle varie case di proprietà perchè su ognuna di esse possa applicarsi la riduzione o esenzione ICI, ma in questo caso era tutto alla luce del sole e il cittadino, in buona fede, riteneva di non dover pagare l’imposta sulla sua residenza abituale.
La Cassazione ha perಠrespinto il suo ricorso, dando ragione al Comune e condannando il contribuente a pagare l’ICI (sentenza n. 14389/2010).
La Suprema Corte, infatti, ha valutato il portato letterale della legge ICI, che attribuiva ieri l’agevolazione e oggi (nella maggior parte dei casi) l’esenzione sull’abitazione principale, intendendo quest’ultima come “quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmenteâ€.
àˆ quindi insufficiente che il contribuente viva laggià¹: la contemporanea dimora abituale dei familiari èlemento ineludibile perchè si possa godere dell’occhio di riguardo concesso dal legislatore tributario.