La norma in questione èstata esaminata dopo che una lavoratrice autonoma iscritta alla gestione separata, dopo aver avuto l’affidamento preadottivo internazionale di un minore e aver ottenuto dall’Inps l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a riscuotere l’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi e la conseguente condanna dell’Inps al pagamento nei suoi confronti di altre due mensilità .
Nella sentenza in esame, in particolare, la Corte Costituzionale ha anzitutto premesso che l’istituto della maternità concesso alle lavoratrici, diversamente da come accadeva in passato, non ha pi๠il fine esclusivo di tutelare la donna, ma ha come scopo anche la tutela del minore, non solo per quanto riguarda i suoi bisogni fisiologici ma anche quelli di carattere affettivo e relazionale collegati allo sviluppo della sua personalità . Questo vale quindi anche nel caso dell’affidamento preadottivo, in quanto il periodo di astensione dal lavoro con conseguente diritto alla retribuzione concesso alla madre ha l’obiettivo di agevolare l’inserimento del minore e di facilitare il processo di formazione e crescita.
Nell’ambito di tale contesto, dunque, secondo i giudici della Corte Costituzionale, appare infondata la disparità di trattamento tra le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici autonome, in quanto alle prime in caso di preaffidamento internazionale spettano cinque mesi di maternità e alle seconde solo tre mesi. Tale discriminazione, ha concluso la Corte, èlesiva del principio di parità di trattamento tra le due categorie di lavoratrici, in considerazione del fatto che in relazione al bene che si intende tutelare vengono a trovarsi in posizioni di uguaglianza.