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L’accesso a casa del contribuente deve essere motivato

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I funzionari dell’Amministrazione Finanziaria, e in particolare gli aderenti al corpo della Guardia di Finanza, hanno il potere di accedere presso i locali dove èsercitata un’attività  d’impresa, d’arte o di professione al fine di eseguire le indispensabili verifiche fiscali “sul campo”.

Il discorso diviene perಠmolto pi๠complesso quando si tratta di andare ad acquisire elementi di indagine direttamente presso la residenza del contribuente: la Costituzione, infatti, stabilisce a chiare lettere che la forza pubblica puಠaccedere nelle abitazioni private solo in presenza di un mandato del giudice.


Il diritto costituzionale èribadito in ambito tributario dall’articolo 52 del DPR 633/1972, che impone l’obbligo di autorizzazione della Procura: atto che non puಠessere emanato senza limiti, ma solo se sussistono gravi indizi di violazione delle norme tributarie.


Spesso e volentieri, tuttavia, si èassistito ad accessi fondati su atti dove genericamente si riportava solo l’esigenza di portare a termine le verifiche fiscali. Una pratica molto contestata dai difensori dei contribuenti, e che ora sembra aver trovato un ostacolo insormontabile presso la Corte di Cassazione.

Con la sentenza n. 6836, infatti, la Suprema Corte ha sancito che l’autorizzazione del procuratore della Repubblica deve indicare nel dettaglio, e non con una sbrigativa formula generica, le cause che spingono ad un’azione tanto pesante qual èl’accesso presso la residenza del contribuente.

Una motivazione insufficiente, dunque, ècome se fosse inesistente. La conseguenza èche in questi casi l’autorizzazione ènulla; se perciಠdurante l’accesso fossero reperiti indizi di colpevolezza del contribuente, questi sarebbero comunque del tutto inutilizzabili in giudizio.

Un’arma in pià¹, dunque, con la quale il cittadino puಠoggi impugnare qualsiasi avviso di accertamento maturato in queste condizioni di illegittimità .