L’imposta è“regionale†semplicemente perchè alla fine della fiera il gettito èdestinato alle Regioni, le quali possono eventualmente fissare proprie forme di agevolazione od esenzione per particolari categorie di contribuenti.
àˆ previsto che un giorno l’IRAP divenga un tributo regionalizzato a tutti gli effetti, ma la data del passaggio di competenze èstata soggetta negli anni a continui rinvii.
E anche una sentenza della Corte Costituzionale (la numero 216/2009) èintervenuta recentemente in merito. La Consulta ha infatti dichiarato illegittimo l’articolo 2 della legge 12/2008 della Regione Piemonte, il quale stabiliva che nel calcolo della base imponibile dell’IRAP non rientrano alcuni contributi erogati dalla stessa Regione, con l’evidente finalità di agevolarne i beneficiari.
Ma stabilire i componenti positivi e negativi della base imponibile IRAP ècompetenza esclusiva dello Stato, ha ricordato la Consulta bocciando la leggina piemontese, giacchè il D.Lgs. 446/1997 non riconosce alle Regioni alcuna potestà in proposito.
àˆ da notare che le modalità di formazione della base imponibile IRAP sono state completamente ridisegnate con la legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008), ma nemmeno nel nuovo testo si èprevista alcuna competenza regionale sull’argomento.