Home » Le Regioni non possono decidere sulla base imponibile IRAP

Le Regioni non possono decidere sulla base imponibile IRAP

irap

Sebbene la sigla IRAP stia per “Imposta regionale sulle attività  produttive”, essa èa tutti gli effetti un tributo di natura statale, dato che gli elementi essenziali (presupposto, soggetti passivi, regole di formazione della base imponibile, aliquote, contenuto e modalità  di presentazione della dichiarazione annuale, sanzioni, forme e tecniche di riscossione ecc.) sono stati fissati dal legislatore centrale con il decreto legislativo 446/1997 e le sue successive, numerose modifiche e integrazioni.


L’imposta è“regionale” semplicemente perchè alla fine della fiera il gettito èdestinato alle Regioni, le quali possono eventualmente fissare proprie forme di agevolazione od esenzione per particolari categorie di contribuenti.

àˆ previsto che un giorno l’IRAP divenga un tributo regionalizzato a tutti gli effetti, ma la data del passaggio di competenze èstata soggetta negli anni a continui rinvii.


E anche una sentenza della Corte Costituzionale (la numero 216/2009) èintervenuta recentemente in merito. La Consulta ha infatti dichiarato illegittimo l’articolo 2 della legge 12/2008 della Regione Piemonte, il quale stabiliva che nel calcolo della base imponibile dell’IRAP non rientrano alcuni contributi erogati dalla stessa Regione, con l’evidente finalità  di agevolarne i beneficiari.

Ma stabilire i componenti positivi e negativi della base imponibile IRAP ècompetenza esclusiva dello Stato, ha ricordato la Consulta bocciando la leggina piemontese, giacchè il D.Lgs. 446/1997 non riconosce alle Regioni alcuna potestà  in proposito.

àˆ da notare che le modalità  di formazione della base imponibile IRAP sono state completamente ridisegnate con la legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008), ma nemmeno nel nuovo testo si èprevista alcuna competenza regionale sull’argomento.